Art. 4. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successiva delibera, sara' composta a norma dell'art. 31 del testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, come modificato dalla delibera dell'Autorita' del 17 febbraio 2000, da due esperti di provata competenza nelle materie del concorso, scelti tra professori ordinari di discipline giuridiche ed economiche e tra magistrati delle giurisdizioni superiori, e da un dirigente dell'Autorita'. Con delibera successiva l'Autorita' nominera' il segretario della commissione esaminatrice scelto tra i dirigenti e i funzionari dell'Autorita' stessa, senza diritto di voto.