Art. 4.

                      Commissione esaminatrice

    La  commissione  esaminatrice  del  concorso,  da  nominarsi  con
successiva  delibera,  sara'  composta a norma dell'art. 31 del testo
unico   delle  norme  concernenti  il  regolamento  del  personale  e
l'ordinamento delle carriere dell'Autorita' garante della concorrenza
e  del  mercato,  come  modificato  dalla delibera dell'Autorita' del
17 febbraio  2000, da due esperti di provata competenza nelle materie
del concorso, scelti tra professori ordinari di discipline giuridiche
ed economiche e tra magistrati delle giurisdizioni superiori, e da un
dirigente dell'Autorita'.
    Con delibera successiva l'Autorita' nominera' il segretario della
commissione  esaminatrice  scelto  tra  i  dirigenti  e  i funzionari
dell'Autorita' stessa, senza diritto di voto.