Art. 5. Punteggi per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame Il punteggio massimo del concorso per titoli ed esami, pari a 100 punti, si ripartisce in 25 punti per i titoli e 75 per le prove d'esame. Di questi ultimi, punti 20 punti per ciascuna delle due prove scritte di discipline giuridiche, punti 20 alla prova pratica scritta e punti 15 alla prova orale. Sono ammessi alle due prove scritte i candidati che abbiano riportato un punteggio relativo ai titoli di almeno 15 punti. Sono ammessi alla prova pratica scritta i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 13 in ciascuna prova scritta. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato un punteggio di almeno 13 punti nella prova pratica scritta. Per superare la prova orale occorre il punteggio di 10 punti. Il punteggio complessivo sara' determinato dalla somma dei punteggi conseguiti ed utili per l'ammissione ed il superamento delle prove: valutazione dei titoli, due prove scritte, prova pratica scritta e prova orale.