Art. 5.

    Punteggi per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame

    Il punteggio massimo del concorso per titoli ed esami, pari a 100
punti,  si  ripartisce  in  25  punti  per i titoli e 75 per le prove
d'esame.  Di  questi  ultimi,  punti  20 punti per ciascuna delle due
prove  scritte  di discipline giuridiche, punti 20 alla prova pratica
scritta e punti 15 alla prova orale.
    Sono  ammessi  alle  due  prove  scritte  i candidati che abbiano
riportato un punteggio relativo ai titoli di almeno 15 punti.
    Sono  ammessi  alla prova pratica scritta i candidati che abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 13 in ciascuna prova scritta.
    Sono  ammessi  alla prova orale i candidati che abbiano riportato
un punteggio di almeno 13 punti nella prova pratica scritta.
    Per superare la prova orale occorre il punteggio di 10 punti.
    Il  punteggio  complessivo  sara'  determinato  dalla  somma  dei
punteggi conseguiti ed utili per l'ammissione ed il superamento delle
prove:  valutazione  dei  titoli,  due  prove  scritte, prova pratica
scritta e prova orale.