Art. 6. Titoli da valutare e criteri di valutazione I titoli sono costituiti da quelli indicati nelle seguenti categorie: Cat. A - Periodi di servizio o di attivita', dopo la laurea, in campi di interesse per l'attivita' istituzionale dell'Autorita' eccedenti quello minimo richiesto per l'ammissione al concorso: punteggio massimo 12; nella ricerca giuridica e economica, maturata attraverso l'impiego, nella carriera direttiva, presso uffici studi giuridici e studi economici della pubblica amministrazione o di enti o istituti o imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale; in significative e continuative esperienze di studio e ricerca in primarie istituzioni di ricerca e universitarie; nella carriera direttiva di enti, istituzioni, imprese di notevole rilievo nazionale, comunitario o internazionale, in pubbliche amministrazioni, aventi attribuzioni in materie giuridiche o economiche nei settori che interessano l'Autorita'; nella attivita' professionale presso studi legali o commerciali, societa' di consulenza di primaria importanza, valutando anche il tempo minimo di pratica necessario per l'ottenimento del titolo abilitativo. Al fine del calcolo complessivo del servizio, il periodo di svolgimento delle predette attivita' puo' essere cumulato. Saranno considerati soltanto le attivita' ed i servizi, attinenti settori le cui discipline interessino l'Autorita', risultanti da idonee dichiarazioni che ne attestino la durata e il regolare svolgimento; Cat. B - Ogni altro titolo accademico, professionale o di studio, attinente l'attivita' istituzionale dell'Autorita': punteggio massimo 8. Saranno considerati, qualora risultanti da atti formali o da pubbliche dichiarazioni: diploma di dottorato di ricerca o equivalente titolo ottenuto anche presso universita' straniere; specializzazioni conseguite a seguito di corsi post-lauream, della durata di almeno un anno accademico, presso universita' o istituti di istruzione universitaria italiani o esteri; ulteriori diplomi di laurea; la vincita di concorsi per la carriera direttiva, in istituzioni la cui attivita' riguardi i campi di interesse dell'Autorita'; abilitazioni professionali; lode per il voto della laurea valida per l'ammissione al concorso; ogni altro significativo titolo della stessa categoria che abbia interesse per l'attivita' istituzionale dell'Autorita'. Sara' altresi' valutata la conoscenza di lingue straniere diverse dalla lingua scelta tra l'inglese ed il francese per la prova orale. Cat. C - Pubblicazioni a stampa di carattere giuridico o economico: punteggio massimo 5. Saranno oggetto di valutazione soltanto le pubblicazioni attinenti alle discipline per le quali si concorre; non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell'editore che sono stati accettati per la pubblicazione.