Art. 7.

                          Elenco dei titoli

    Alla  domanda  dovranno  essere  allegati  i  titoli  di  cui  al
precedente  articolo  6  che  il candidato intende presentare ai fini
della  valutazione  di merito, accompagnati da un elenco dei medesimi
in duplice copia.
    Detto  elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del
concorso  e  le  generalita' del candidato, dovra' essere firmato dal
candidato medesimo.
    I  titoli  eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata
con  avviso  di  ricevimento, saranno presi in considerazione solo se
spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.
    I  documenti  di  cui  al  presente  articolo  non  sono soggetti
all'imposta  sul  bollo:  gli  stessi  dovranno  essere prodotti o in
originale o in copia autenticata.
    I   candidati  saranno  tenuti  a  trasmettere  tre  copie  delle
pubblicazioni presentate per il concorso.
    Per  i lavori stampati all'estero dovranno risultare la data e il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere
adempiuti  gli  obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.