Art. 7. Elenco dei titoli Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di cui al precedente articolo 6 che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito, accompagnati da un elenco dei medesimi in duplice copia. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalita' del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti all'imposta sul bollo: gli stessi dovranno essere prodotti o in originale o in copia autenticata. I candidati saranno tenuti a trasmettere tre copie delle pubblicazioni presentate per il concorso. Per i lavori stampati all'estero dovranno risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.