Art. 9. Prove di esame Prove scritte: 1) diritto privato e amministrativo; 2) diritto dell'economia, con particolare riguardo alla tutela della concorrenza e del consumatore. La commissione esaminatrice formulera' per ogni prova scritta, nei rispettivi giorni stabiliti, tre temi. I temi appena formulati saranno chiusi in pieghi suggellati e firmati anteriormente sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario. Uno dei candidati sorteggera' il tema da svolgere. I candidati dovranno svolgere una sintetica ed esauriente trattazione dei temi sorteggiati nel termine massimo di sei ore dalla dettatura degli stessi; 3) prova pratica scritta diretta ad accertare, anche attraverso l'analisi di questioni concrete o ipotetiche, l'attitudine alla corretta soluzione, sotto il profilo della legittimita' e della efficienza, di problemi giuridici ed economici della tutela della concorrenza e del consumatore e dell'applicazione della relativa normativa nazionale e comunitaria. La commissione esaminatrice formulera', nel giorno stabilito per la prova, tre temi, uno dei quali sara' sorteggiato da un candidato per lo svolgimento. Per la prova i candidati avranno a disposizione un termine massimo di sei ore dalla dettatura del tema; 4) prova orale consistente in un colloquio finalizzato ad un'adeguata valutazione della personalita' del candidato, della sua preparazione e capacita' professionali, avuto riguardo alle attivita' ed alle funzioni a concorso. Le materie oggetto del colloquio, oltre a quelle delle prove scritte, concerneranno: diritto costituzionale, diritto comunitario, nozioni di diritto processuale, economia pubblica, economia politica, organizzazione industriale, finanza aziendale, pubblicita' ingannevole e comparativa. Conoscenza approfondita della lingua straniera scelta tra l'inglese ed il francese. Si rinvia all'allegato 2 per il programma su cui verteranno le prove. Per lo svolgimento della prova orale la commissione esaminatrice sara' integrata da un membro esperto nella lingua scelta. Per lo svolgimento delle prove d'esame si osservano le norme stabilite dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686.