Art. 13.
    Al  vincitore  del concorso ammesso all'impiego sara' corrisposto
il   trattamento   economico   corrispondente   al   settimo  livello
retributivo-funzionale  nel quale sara' inquadrato ai sensi di quanto
disposto  dalla  legge  11  luglio  1980  n. 312,  e dalle successive
modifiche,  oltre  agli  assegni  spettanti  a  norma  delle  vigenti
disposizioni.
      Urbino, 3 febbraio 2000
                                                   Il rettore: Bo