Art. 3.
    Dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto decorre il
termine  previsto  dall'art.  9  del  decreto-legge  21 aprile  1995,
n. 120,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 21 giugno 1995,
n. 236,  per la presentazione al rettore dell'Universita' degli studi
del   Sannio,  da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze  di
ricusazione  dei  membri  delle  commissioni giudicatrici. In caso di
inutile  decorso  del  predetto  termine,  le  istanze di ricusazione
verranno considerate inammissibili.