Art. 3.

   Domande di ammissione e titoli: modalita' per la presentazione

    Coloro  che intendono partecipare alle valutazioni comparative di
cui  al  presente decreto sono tenuti a presentare domanda al rettore
dell'Universita'.  Tale  domanda,  prodotta in carta semplice, dovra'
essere  redatta e recapitata, secondo lo schema di cui all'allegato A
del  presente  decreto  anche  utilizzando  il modulo fornito per via
telematica  (www.iulm.it),  entro  il  termine  perentorio  di trenta
giorni   che   decorrono   dal   giorno  successivo  a  quello  della
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  al  seguente  recapito:  Libera Universita' di
lingue   e   comunicazione  IULM  -  Affari  generali  -  Valutazioni
comparative - Via Filippo da Liscate, 1.2 - 20143 Milano.
    Sul  plico  dovra' essere indicata la valutazione comparativa cui
il candidato intende partecipare.
    Per il deposito delle domande a mano l'ufficio affari generali e'
aperto nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9, alle
ore  12,  dalle  ore 14, alle ore 17. L'eventuale invio della domanda
per  via telematica non ha alcun rilievo ai fini della scadenza della
presentazione delle domande di cui al presente articolo.
    Le domande di ammissione alle valutazioni si considerano prodotte
in  tempo  utile  anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento,  entro il termine indicato. A tale fine fade e il timbro
a  data  dell'ufficio  postale  accettante. Qualora il termine per la
scadenza  cada  in  giorno  festivo, la scadenza e rimandata al primo
giorno lavorativo successivo.
    Il  candidato  che  intenda  partecipare  a  valutazioni per piu'
settori   scientifico-disciplinari  dovra'  presentare  una  distinta
domanda  e  gli  eventuali allegati per ogni valutazione. Nel caso in
cui  il  candidato presenti una sola domanda per piu' valutazioni, la
domanda  sara' ritenuta valida per la partecipazione alle valutazioni
a primo dei settori in essa indicati.
    Nella  propria domanda il candidato dovra' indicare con chiarezza
e precisione la facolta' e il settore scientifico-disciplinare per il
quale intende essere ammesso a valutazione; oltre ai dati relativi al
cognome,  nome  luogo  e  data  di nascita, cittadinanza, residenza e
codice  di  identificazione  personale  (codice  fiscale).  Il codice
fiscale  costituira'  il  codice  di  identificazione  personale  del
candidato.  Per  i  cittadini stranieri che non indicassero il codice
fiscale,   esso   sara'   determinato  a  cura  dell'Universita',  in
collaborazione con il MURST.
    Il   candidato   dovra'   inoltre  dichiarare  sotto  la  propria
respon-sabilita':
      1)  il  comune  nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi  della  non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; i
candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei
diritti  civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza,
ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi;
      2)  di  non avere prodotto, oltre alla presente, cinque domande
di partecipazione a procedure di valutazione comparativa nell'arco di
un  anno  decorrente  dalla  data  di  scadenza  del  termine  per la
presentazione  delle  domande  di  ammissione  alla prima valutazione
comparativa  prescelta.  Ai fini dell'esclusione fanno fede la data e
l'ora  della consegna della domanda all'ufficio competente (o la data
del  timbro  postale  di  spedizione).  Il candidato e' escluso dalla
procedura  successiva  alla  quinta,  per  la  quale abbia presentato
domanda di ammissione;
      3)  di  non essere professore universitario di ruolo di prima o
seconda    fascia    dello    stesso    settore    o    di    settori
scientifico-disciplinari  affini  a  quello  per  cui  e' attivata la
procedura di selezione comparativa;
      4)  le  condanne  penali eventualmente riportate per i reati di
cui all'art. 85, lettera a), del testo unico n. 3/1957;
      5)   i   servizi   eventualmente   prestati   presso  pubbliche
amministrazioni.   In  caso  di  rapporto  di  impiego  concluso,  il
candidato  dovra' dichiarare le cause di risoluzione di tale rapporto
o,  quantomeno,  di  non  essere  stato  destituito  o dispensato per
persistente   insufficiente   rendimento,   ne'  dichiarato  decaduto
dall'impiego  ai  sensi  dell'art. 127,  primo comma, lettera d), del
testo  unico  n.  3/1957.  Il  candidato  che  ricopre  il  ruolo  di
professore di prima fascia dovra' dichiarare di non essere inquadrato
nello  stesso settore scientifico-disciplinare del posto per il quale
intende partecipare alle valutazioni comparative o nei settori affini
indicati;
      6)  la  posizione riguardo agli obblighi di leva o le eventuali
situazioni che determinano una posizione di irregolarita';
      7)   il  domicilio  che  il  candidato  elegge  ai  fini  della
partecipazione   alla   valutazione   comparativa.   Ogni   eventuale
variazione  dello  stesso  dovra'  essere  tempestivamente comunicata
all'ufficio cui e' stata indirizzata la domanda di partecipazione. In
caso  di  assenza  di  dichiarazione,  la  residenza  indicata  sara'
considerata domicilio eletto ai fini della valutazione.
    La  mancanza  delle dichiarazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4),
5) e 6) comporta l'esclusione dalle valutazioni comparative.
    L'Universita'  non  assume  alcuna  responsabilita'  nel  caso di
irreperibilita'   del   destinatario,  dispersione  di  comunicazione
causate  da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante
o   da  mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di
indirizzo  indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali
non   imputabili  all'amministrazione  stessa,  ne'  per  la  mancata
restituzione  dell'avviso  di  ricevimento  della  raccomandata della
domanda,   dei   documenti   e   delle  comunicazioni  relative  alle
valutazioni comparative.
    Il  candidato deve apporre la propria firma, per esteso, in calce
alla domanda, con la dichiarazione, sotto la propria responsabilita':
      a) che  quanto  affermato  nella domanda corrisponde a verita',
con  l'obbligo a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti
documenti nei termini e con le modalita' stabilite nel bando;
      b) del  consenso  affinche'  i  dati  personali forniti possano
essere   trattati  nel  rispetto  della  legge  n. 675/1996  per  gli
adempimenti connessi alla procedura.
    Il candidato dovra' allegare alla domanda:
      1) curriculum, firmato in calce, in duplice copia della propria
attivita' scientifica e didattica;
      2)   documenti  attestanti  il  possesso  di  eventuali  titoli
scientifici, didattici o altri titoli;
      3)  elenco  dei documenti presentati di cui al precedente punto
2, firmato in calce, in duplice copia;
      4)   elenco,   firmato   in   calce,  in  duplice  copia  delle
pubblicazioni scientifiche del candidato;
      5)  pubblicazioni,  in  unica  copia, che si ritengano utili ai
fini della partecipazione alle valutazioni comparative;
      6)   elenco,   firmato   in   calce,  in  duplice  copia  delle
pubblicazioni   scientifiche   allegate   alla  domanda,  di  cui  al
precedente punto 5;
      7) copia fotostatica del documento di identita';
      8)  copia  fotostatica  del codice di identificazione personale
(codice fiscale).
    I  documenti  ed  i  certificati  devono essere prodotti in carta
semplice,  ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370. E
possono essere prodotti:
      a) in originale;
      b) in  copia  autenticata  dichiarata conforme all'originale ai
sensi della legge n. 15/1968;
      c) in copia semplice, secondo le forme di semplificazione delle
certificazioni  amministrative  consentite  dall'art. 4  della  legge
n. 15/1968  e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998, accompagnata da una dichiarazione sottoscritta avente ad
oggetto  la  conoscenza  del  fatto  che  la  copia  del documento e'
conforme   all'originale   (dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta' di cui all'allegato C);
      d) in  dichiarazione sostitutiva della certificazione, mediante
dichiarazione  sottoscritta  (di  cui  all'allegato B), attestante il
possesso  dei  titoli  ai  sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e
degli art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998,
che  prevede  la  dichiarazione  sostitutiva  di certificazione per i
seguenti casi:
      titolo di studio o qualifica professionale posseduta;
      esami sostenuti;
      titolo  di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento  e di qualificazione tecnica (conseguimento di borse di
studio; attivita' lavorativa prestata e incarichi assunti);
    Quanto  sopra  va  dichiarato  analiticamente  con indicazione di
data,   luogo   di  conseguimento,  svolgimento  o  partecipazione  e
votazione  riportata.  La dichiarazione di cui al predetto art. 1 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 403/1998  puo' essere
utilizzata  da  cittadini  italiani  e della Comunita' europea, senza
limitazioni,  e  da  cittadini  extracomunitari  qualora residenti in
Italia   o  qualora  abbiano,  anche  con  riferimento  a  situazioni
trascorse,  un  qualche  collegamento  funzionale  con  l'Italia e si
tratti di comprovare stati fatti e qualita' personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
      e) gli   stati,   fatti   o  qualita'  personali  non  compresi
nell'art. 1  del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998,
sono  comprovati  dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva
di  atto  di  notorieta'  di  cui all'art. 4 della legge n. 15/1968 e
all'art. 2  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
Tale dichiarazione, resa nel proprio interesse, puo' riguardare anche
stati,  fatti  o qualita' personali relativi ad altri soggetti di cui
l'interessato  abbia  diretta  conoscenza.  Le  dichiarazioni (di cui
all'allegato C) dovranno specificare analiticamente:
      la dichiarazione sostitutiva di nel caso di documenti e titoli:
data,  luogo  di  conseguimento,  svolgimento  o  partecipazione  ed,
eventualmente, votazione riportata;
      nel  caso  di  pubblicazioni  e  in  particolar  modo  articoli
scientifici:  autore,  titolo  dell'opera, luogo di pubblicazione, ed
eventualmente,  numero  della  rivista, enciclopedia, trattato da cui
sono ricavati.
    La  dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta' deve essere
sottoscritta  di  fronte  all'addetto al ritiro della domanda, ovvero
deve  essere  accompagnata  dalla  copia  della carta di identita' di
colui che rende la dichiarazione.
    L'amministrazione  ha  comunque  la  facolta'  di  verificare  la
veridicita'  e l'autenticita' delle attestazioni prodotte. In caso di
falsa   dichiarazione   sono  applicabili  le  disposizioni  previste
dall'art. 26  della  legge n. 15/1968 e degli articoli 483, 495 e 496
del codice penale.
    Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione   in   lingua   italiana  certificata  conforme  al  testo
straniero,  redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    Per  quanto  concerne  le pubblicazioni, per i lavori stampati in
Italia  devono  essere  assolti  gli  obblighi  previsti  dall'art. 1
decreto  legislativo  luogotenenziale  31 agosto  1945,  n. 660,  che
consistono  nella  consegna  da  parte  dello  stampatore  di quattro
esemplari  di ogni suo stampato o pubblicazione alla prefettura della
provincia  nella  quale  ha sede l'officina grafica e di un esemplare
alla  procura  della  Repubblica.  L'assolvimento di tali obblighi va
certificato  con idonea documentazione da unire ai lavori stessi, che
attesti  l'avvenuto  deposito oppure con dichiarazione sostitutiva di
atto  di  notorieta',  ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le
pubblicazioni  effettuate  con  mezzi  diversi  dalla  stampa  (opere
elettroniche)   sono   suscettibili   di  essere  valutate  senza  la
necessita' di osservare le formalita' previste per i lavori a stampa.
Gli  articoli  scientifici,  (estratti  di  stampa),  possono  essere
ritenuti  validi  ai fini della valutazione, qualora siano presentati
in  semplice  fotocopia,  purche'  rechino  le  indicazioni  relative
all'autore,  titolo  dell'opera,  luogo  di  pubblicazione  e  numero
dell'opera  da cui sono ricavati e siano accompanati da dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  avente  ad  oggetto, ai sensi
dell'art.  2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998,
la  conoscenza del fatto che la copia della pubblicazione e' conforme
all'originale.
    I  lavori  redatti  in  collaborazione possono essere considerati
come  titoli  utili,  solo  ove sia possibile scindere ed individuare
l'apporto  dei singoli autori, in modo che siano valutabili, a favore
del candidato, per la parte che lo riguarda. Le pubblicazioni debbono
essere  prodotte  nella  lingua  di  origine  e tradotte in una delle
seguenti  lingue:  italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, in
cui  l'originale non sia in una delle lingue citate. l testi tradotti
possono  essere  presentati  in  copie  dattiloscritte insieme con il
testo stampato nella lingua originale.
    Non  sarapno presi in considerazione eventuali titoli o documenti
spediti,  come  da  timbro  postale,  a questo Ateneo dopo il termine
utile  per  la  presentazione  delle  domande  di partecipazione alle
valutazioni  comparative.  Non e' inoltre consentito il riferimento a
documenti e pubblicazioni gia' presentati all'Universita'.
    I  candidati  potranno,  se  lo  desiderano,  inoltrare copia dei
titoli  e  dei documenti, ivi comprese le pubblicazioni, direttamente
ai  componenti  della commissione presso le sedi indicate nel decreto
di  nomina  della  commissione stessa. Le commissioni non prenderanno
comunque  in  considerazione  pubblicazioni  difformi,  o in edizione
diversa,   da   quelle  trasmesse  contestualmente  alla  domanda  di
partecipazione  alla  valutazione  comparativa. L'amministrazione non
risponde della restituzione di tali copie.
    I  vincitori del concorso sono tenuti a regolarizzare in bollo la
domanda di partecipazione.
    L'amministrazione  si riserva in qualsiasi momento la facolta' di
procedere  a  controlli sulla veridicita' del contenuto delle diverse
dichiarazioni sostitutive presso gli organi competenti.