Art. 3. Domande di ammissione e titoli: modalita' per la presentazione Coloro che intendono partecipare alle valutazioni comparative di cui al presente decreto sono tenuti a presentare domanda al rettore dell'Universita'. Tale domanda, prodotta in carta semplice, dovra' essere redatta e recapitata, secondo lo schema di cui all'allegato A del presente decreto anche utilizzando il modulo fornito per via telematica (www.iulm.it), entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al seguente recapito: Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM - Affari generali - Valutazioni comparative - Via Filippo da Liscate, 1.2 - 20143 Milano. Sul plico dovra' essere indicata la valutazione comparativa cui il candidato intende partecipare. Per il deposito delle domande a mano l'ufficio affari generali e' aperto nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9, alle ore 12, dalle ore 14, alle ore 17. L'eventuale invio della domanda per via telematica non ha alcun rilievo ai fini della scadenza della presentazione delle domande di cui al presente articolo. Le domande di ammissione alle valutazioni si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tale fine fade e il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine per la scadenza cada in giorno festivo, la scadenza e rimandata al primo giorno lavorativo successivo. Il candidato che intenda partecipare a valutazioni per piu' settori scientifico-disciplinari dovra' presentare una distinta domanda e gli eventuali allegati per ogni valutazione. Nel caso in cui il candidato presenti una sola domanda per piu' valutazioni, la domanda sara' ritenuta valida per la partecipazione alle valutazioni a primo dei settori in essa indicati. Nella propria domanda il candidato dovra' indicare con chiarezza e precisione la facolta' e il settore scientifico-disciplinare per il quale intende essere ammesso a valutazione; oltre ai dati relativi al cognome, nome luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e codice di identificazione personale (codice fiscale). Il codice fiscale costituira' il codice di identificazione personale del candidato. Per i cittadini stranieri che non indicassero il codice fiscale, esso sara' determinato a cura dell'Universita', in collaborazione con il MURST. Il candidato dovra' inoltre dichiarare sotto la propria respon-sabilita': 1) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; i candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi; 2) di non avere prodotto, oltre alla presente, cinque domande di partecipazione a procedure di valutazione comparativa nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta. Ai fini dell'esclusione fanno fede la data e l'ora della consegna della domanda all'ufficio competente (o la data del timbro postale di spedizione). Il candidato e' escluso dalla procedura successiva alla quinta, per la quale abbia presentato domanda di ammissione; 3) di non essere professore universitario di ruolo di prima o seconda fascia dello stesso settore o di settori scientifico-disciplinari affini a quello per cui e' attivata la procedura di selezione comparativa; 4) le condanne penali eventualmente riportate per i reati di cui all'art. 85, lettera a), del testo unico n. 3/1957; 5) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso, il candidato dovra' dichiarare le cause di risoluzione di tale rapporto o, quantomeno, di non essere stato destituito o dispensato per persistente insufficiente rendimento, ne' dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico n. 3/1957. Il candidato che ricopre il ruolo di professore di prima fascia dovra' dichiarare di non essere inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare del posto per il quale intende partecipare alle valutazioni comparative o nei settori affini indicati; 6) la posizione riguardo agli obblighi di leva o le eventuali situazioni che determinano una posizione di irregolarita'; 7) il domicilio che il candidato elegge ai fini della partecipazione alla valutazione comparativa. Ogni eventuale variazione dello stesso dovra' essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata la domanda di partecipazione. In caso di assenza di dichiarazione, la residenza indicata sara' considerata domicilio eletto ai fini della valutazione. La mancanza delle dichiarazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) comporta l'esclusione dalle valutazioni comparative. L'Universita' non assume alcuna responsabilita' nel caso di irreperibilita' del destinatario, dispersione di comunicazione causate da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali non imputabili all'amministrazione stessa, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata della domanda, dei documenti e delle comunicazioni relative alle valutazioni comparative. Il candidato deve apporre la propria firma, per esteso, in calce alla domanda, con la dichiarazione, sotto la propria responsabilita': a) che quanto affermato nella domanda corrisponde a verita', con l'obbligo a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalita' stabilite nel bando; b) del consenso affinche' i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto della legge n. 675/1996 per gli adempimenti connessi alla procedura. Il candidato dovra' allegare alla domanda: 1) curriculum, firmato in calce, in duplice copia della propria attivita' scientifica e didattica; 2) documenti attestanti il possesso di eventuali titoli scientifici, didattici o altri titoli; 3) elenco dei documenti presentati di cui al precedente punto 2, firmato in calce, in duplice copia; 4) elenco, firmato in calce, in duplice copia delle pubblicazioni scientifiche del candidato; 5) pubblicazioni, in unica copia, che si ritengano utili ai fini della partecipazione alle valutazioni comparative; 6) elenco, firmato in calce, in duplice copia delle pubblicazioni scientifiche allegate alla domanda, di cui al precedente punto 5; 7) copia fotostatica del documento di identita'; 8) copia fotostatica del codice di identificazione personale (codice fiscale). I documenti ed i certificati devono essere prodotti in carta semplice, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370. E possono essere prodotti: a) in originale; b) in copia autenticata dichiarata conforme all'originale ai sensi della legge n. 15/1968; c) in copia semplice, secondo le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dall'art. 4 della legge n. 15/1968 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, accompagnata da una dichiarazione sottoscritta avente ad oggetto la conoscenza del fatto che la copia del documento e' conforme all'originale (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'allegato C); d) in dichiarazione sostitutiva della certificazione, mediante dichiarazione sottoscritta (di cui all'allegato B), attestante il possesso dei titoli ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e degli art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, che prevede la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i seguenti casi: titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica (conseguimento di borse di studio; attivita' lavorativa prestata e incarichi assunti); Quanto sopra va dichiarato analiticamente con indicazione di data, luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione e votazione riportata. La dichiarazione di cui al predetto art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 puo' essere utilizzata da cittadini italiani e della Comunita' europea, senza limitazioni, e da cittadini extracomunitari qualora residenti in Italia o qualora abbiano, anche con riferimento a situazioni trascorse, un qualche collegamento funzionale con l'Italia e si tratti di comprovare stati fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. e) gli stati, fatti o qualita' personali non compresi nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, sono comprovati dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'art. 4 della legge n. 15/1968 e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. Tale dichiarazione, resa nel proprio interesse, puo' riguardare anche stati, fatti o qualita' personali relativi ad altri soggetti di cui l'interessato abbia diretta conoscenza. Le dichiarazioni (di cui all'allegato C) dovranno specificare analiticamente: la dichiarazione sostitutiva di nel caso di documenti e titoli: data, luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione ed, eventualmente, votazione riportata; nel caso di pubblicazioni e in particolar modo articoli scientifici: autore, titolo dell'opera, luogo di pubblicazione, ed eventualmente, numero della rivista, enciclopedia, trattato da cui sono ricavati. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' deve essere sottoscritta di fronte all'addetto al ritiro della domanda, ovvero deve essere accompagnata dalla copia della carta di identita' di colui che rende la dichiarazione. L'amministrazione ha comunque la facolta' di verificare la veridicita' e l'autenticita' delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 26 della legge n. 15/1968 e degli articoli 483, 495 e 496 del codice penale. Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Per quanto concerne le pubblicazioni, per i lavori stampati in Italia devono essere assolti gli obblighi previsti dall'art. 1 decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, che consistono nella consegna da parte dello stampatore di quattro esemplari di ogni suo stampato o pubblicazione alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica e di un esemplare alla procura della Repubblica. L'assolvimento di tali obblighi va certificato con idonea documentazione da unire ai lavori stessi, che attesti l'avvenuto deposito oppure con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le pubblicazioni effettuate con mezzi diversi dalla stampa (opere elettroniche) sono suscettibili di essere valutate senza la necessita' di osservare le formalita' previste per i lavori a stampa. Gli articoli scientifici, (estratti di stampa), possono essere ritenuti validi ai fini della valutazione, qualora siano presentati in semplice fotocopia, purche' rechino le indicazioni relative all'autore, titolo dell'opera, luogo di pubblicazione e numero dell'opera da cui sono ricavati e siano accompanati da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, la conoscenza del fatto che la copia della pubblicazione e' conforme all'originale. I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati come titoli utili, solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda. Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, in cui l'originale non sia in una delle lingue citate. l testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale. Non sarapno presi in considerazione eventuali titoli o documenti spediti, come da timbro postale, a questo Ateneo dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alle valutazioni comparative. Non e' inoltre consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia' presentati all'Universita'. I candidati potranno, se lo desiderano, inoltrare copia dei titoli e dei documenti, ivi comprese le pubblicazioni, direttamente ai componenti della commissione presso le sedi indicate nel decreto di nomina della commissione stessa. Le commissioni non prenderanno comunque in considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da quelle trasmesse contestualmente alla domanda di partecipazione alla valutazione comparativa. L'amministrazione non risponde della restituzione di tali copie. I vincitori del concorso sono tenuti a regolarizzare in bollo la domanda di partecipazione. L'amministrazione si riserva in qualsiasi momento la facolta' di procedere a controlli sulla veridicita' del contenuto delle diverse dichiarazioni sostitutive presso gli organi competenti.