Art. 7. Indicazione degli idonei, accertamento della regolarita' degli atti e nomina in ruolo Al termine dei lavori, ciascuna commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, dichiara inequivocabilmente i nomi di non piu' di tre idonei, per ciascun posto bandito. Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione finale dei lavori svolti. Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati presenti alle prove. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine. La relazione finale e' pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e resa pubblica per via telematica. Il consiglio della facolta' che ha richiesto il bando, entro sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche, puo' proporre, con motivata delibera, la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo' decidere, a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformita', in relazione alle proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente comma e' assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica. I candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa indette con il presente bando, i quali non siano stati chiamati entro il predetto termine, possono essere nominati in ruolo per lo stesso settore scientifico disciplinare, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti, a seguito di chiamate da parte di altre universita' che non hanno emanato il bando per la copertura del relativo posto, ovvero che, pur avendolo emanato, non hanno nominato in ruolo gli idonei. Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa che rinunciano alla nomina presso l'universita' che ha bandito il posto perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri atenei.