Art. 7.

Indicazione degli idonei, accertamento della regolarita' degli atti e
                           nomina in ruolo

    Al  termine  dei lavori, ciascuna commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti,  dichiara  inequivocabilmente  i  nomi di non piu' di tre
idonei,  per  ciascun  posto bandito. Gli atti della commissione sono
costituiti  dai  verbali delle singole riunioni, dei quali sono parte
integrante  i  giudizi  individuali  e collegiali espressi su ciascun
candidato, nonche' dalla relazione finale dei lavori svolti.
    Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati  presenti  alle  prove.  Nel  caso in cui riscontri vizi di
forma il rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento
motivato   gli   atti   alla  commissione  per  la  regolarizzazione,
stabilendone  il  termine.  La  relazione  finale  e'  pubblicata sul
Bollettino  ufficiale  del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e resa pubblica per via telematica.
    Il  consiglio  della  facolta'  che  ha richiesto il bando, entro
sessanta   giorni  dalla  data  del  decreto  di  accertamento  della
regolarita'  degli  atti,  sulla  base  dei  giudizi  espressi  dalla
commissione  e  con  riferimento  alle  proprie  specifiche  esigenze
didattico-scientifiche,  puo'  proporre,  con  motivata  delibera, la
nomina  di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo' decidere,
a  maggioranza  degli  aventi  diritto al voto, di non procedere alla
chiamata  specificando  i  motivi  di  difformita', in relazione alle
proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato
dalla commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente
comma e' assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica.
    I  candidati  risultati  idonei  nelle  procedure  di valutazione
comparativa  indette  con  il presente bando, i quali non siano stati
chiamati  entro il predetto termine, possono essere nominati in ruolo
per  lo  stesso  settore  scientifico disciplinare, entro un triennio
decorrente  dalla  data del decreto di accertamento della regolarita'
degli  atti,  a seguito di chiamate da parte di altre universita' che
non  hanno  emanato  il  bando  per  la copertura del relativo posto,
ovvero  che,  pur  avendolo  emanato, non hanno nominato in ruolo gli
idonei.   Gli   idonei  di  ogni  singola  procedura  di  valutazione
comparativa  che  rinunciano  alla nomina presso l'universita' che ha
bandito  il  posto perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di
altri atenei.