Art. 11. Norme di rinvio Per quanto non previsto dal presente bando, sempreche' applicabili, valgono le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. Il presente provvedimento viene registrato ed inserito nella raccolta dei decreti di questa Universita'. Chieti, 11 febbraio 2000 Il dirigente amministrativo: Napoleone