Art. 11.

                           Norme di rinvio

    Per   quanto   non   previsto   dal  presente  bando,  sempreche'
applicabili,  valgono  le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi
contenute  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio
1957,  n. 3,  e  nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957,  n. 686,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  e nel
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni.
    Il  presente  provvedimento  viene  registrato  ed inserito nella
raccolta dei decreti di questa Universita'.
      Chieti, 11 febbraio 2000
                           Il dirigente amministrativo: Napoleone