Art. 6. Preferenza a parita' di merito I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza a parita' di merito, in quanto appartenenti ad una o piu' categorie previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono tenuti a far pervenire, per loro diretta iniziativa, i relativi certificati in carta semplice ovvero dichiarazione sostitutiva degli stessi, al dirigente amministrativo dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" - Via dei Vestini - 66013 - Chieti Scalo (Chieti), entro il termine perentorio di giomi quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale. La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Da tale documentazione dovra' risultare inoltre che il requisito era posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate, congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'.