Art. 7.

              Approvazione della graduatoria di merito

    Espletate   le  prove  del  concorso,  la  commissione  forma  la
graduatoria  di  merito  secondo  l'ordine  del punteggio complessivo
conseguito  da  ciascun candidato il quale e' determinato dalla somma
della  media  dei  voti  conseguiti  nelle  prove  scritte e del voto
ottenuto nella prova orale.
    La  graduatoria  di  merito unitamente a quella del vincitore del
concorso  e'  approvata  con  provvedimento  dell'amministrazione con
l'osservanza,   a   parita'   di  punti,  delle  preferenze  previste
dall'art. 6  del  presente bando ed e' affissa nell'albo ufficiale di
questo  Ateneo. Di tale affissione sara' data notizia mediante avviso
nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica.   Dalla   data  di
pubblicazione   del  predetto  avviso  decorrono  i  termini  per  le
eventuali impugnative nei modi e termini stabiliti dalla legge.
    La  graduatoria  di  merito  rimane  efficace  per  un termine di
ventiquattro   mesi  dalla  data  della  sopracitata  affissione  per
eventuale  copertura  del  posto  per  il  quale il concorso e' stato
bandito  e  che  successivamente  ed entro tale data dovesse rendersi
disponibile.  Non  si  da'  luogo  a  dichiarazioni  di  idoneita' al
concorso.