Art. 8. Costituzione del rapporto di lavoro Subordinatamente all'accertamento dell'effettiva disponibilita' finanziaria, l'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, stipulera' un contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato con il vincitore del concorso quale assistente tecnico, sesta qualifica funzionale, area tecnico-scientifica. Il periodo di prova ha la durata di mesi tre e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle due parti, il dipendente si intende confermato in servizio.