Art. 8.

                 Costituzione del rapporto di lavoro

    Subordinatamente  all'accertamento  dell'effettiva disponibilita'
finanziaria,  l'Universita'  degli  studi  "G. D'Annunzio" di Chieti,
stipulera'  un  contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato
con  il  vincitore  del  concorso  quale  assistente  tecnico,  sesta
qualifica funzionale, area tecnico-scientifica.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di mesi tre e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato  risolto  da  una  delle  due  parti,  il dipendente si intende
confermato in servizio.