Art. 2.
    In  caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute, ovvero nei
casi  di  cui  all'art. 4,  comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 390  del 10  ottobre  1998,  concernenti  i componenti
elettivi,  nelle  commissioni  giudicatrici  subentra  il docente non
eletto che abbia riportato il maggior numero di voti. Nei casi di cui
al  presente  articolo,  la  sostituzione  dei  componenti  designati
avviene  con  le  medesime  modalita' di cui all'art. 3, comma 3, del
predetto decreto del Presidente della Repubblica.