Art. 12.

                         Valutazione titoli

    1. Le  commissioni  di cui all'art. 13, comma 1, lettera e), dopo
le  prove  scritte di cui al precedente art. 7 e prima che si proceda
alla  relativa  correzione, procedera' alla valutazione dei titoli di
merito dei concorrenti.
    Il  risultato  della  valutazione  dei  titoli sara' reso noto ai
concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale.
    2. Le  commissioni dispongono di un punteggio complessivo fino ad
un massimo di 10 punti, cosi' ripartiti:
      a) titoli  di  studio  universitari ulteriori rispetto a quelli
prescritti per la partecipazione al concorso (massimo punti 2):
        punti  2:  per  diploma di laurea con voto compreso tra 106 e
110/110 e lode;
        punti  1:  per  diploma di laurea con voto compreso tra 101 e
105/110;
        punti  0,75:  per  diploma  universitario con corso di durata
triennale;
        punti  0,50:  per  diploma  universitario con corso di durata
biennale.
      b) titoli di servizio (massimo punti 3):
        punti 1: per aver assolto senza demerito gli obblighi di leva
quale   ufficiale   di  complemento,  nello  stesso  Corpo  (solo  di
commissariato o sanitario) per cui si concorre, anche in Forza armata
diversa;
        punti  0,50:  per ogni semestre di servizio comunque prestato
nella Marina militare;
        punti  0,25:  per ogni semestre di servizio comunque prestato
in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato;
        punti  0,15:  per  il servizio di leva assolto in qualita' di
ausiliario non nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato;
        punti  0,50:  per  ogni  semestre  di  servizio prestato alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni o enti pubblici.
      c) altri titoli (massimo punti 5):
        punti 2: per ogni specializzazione;
        punti 2: per dottorato di ricerca;
        punti  1:  per  diploma  di  abilitazione all'esercizio della
professione.   Non   sara'  oggetto  di  valutazione  il  diploma  di
abilitazione  alla  professione  di  medico  chirurgo,  requisito  di
partecipazione al concorso per il Corpo sanitario della Marina;
        punti 0,25: per           ciascun           corso          di
aggiornamento/perfezionamento post-lauream, se su argomenti attinenti
al servizio che il concorrente sara' chiamato a svolgere;
        punti  0,15:  per  ciascun  corso in informatica concluso con
esame finale;
        punti   0,25:  per  ogni  pubblicazione  scientifica,  se  su
argomenti  attinenti  al servizio che il concorrente sara' chiamato a
svolgere;
        punti   0,25:  per  ogni  idoneita'  conseguita  in  pubblico
concorso per esami o per titoli ed esami;
        punti  2:  per  il  brevetto  di  pilota  civile  (per i soli
concorrenti ai concorsi per il Corpo delle capitanerie di porto);
        punti  1: per il brevetto federale di sommozzatore di secondo
grado (per i soli concorrenti ai concorsi del Corpo delle capitanerie
di porto);
        punti  1:  per  diploma  di  istruzione secondaria di secondo
grado conseguito presso scuole militari o collegi navali.
    3. A  ciascun  concorrente  non potra' essere attribuito, in ogni
caso,  per  singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti,  un  punteggio  superiore  a  quello indicato nel presente
articolo.
    4. I  titoli  di  merito  dovranno  essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e dovranno essere
espressamente dichiarati nella domanda medesima.