Art. 12. Valutazione titoli 1. Le commissioni di cui all'art. 13, comma 1, lettera e), dopo le prove scritte di cui al precedente art. 7 e prima che si proceda alla relativa correzione, procedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale. 2. Le commissioni dispongono di un punteggio complessivo fino ad un massimo di 10 punti, cosi' ripartiti: a) titoli di studio universitari ulteriori rispetto a quelli prescritti per la partecipazione al concorso (massimo punti 2): punti 2: per diploma di laurea con voto compreso tra 106 e 110/110 e lode; punti 1: per diploma di laurea con voto compreso tra 101 e 105/110; punti 0,75: per diploma universitario con corso di durata triennale; punti 0,50: per diploma universitario con corso di durata biennale. b) titoli di servizio (massimo punti 3): punti 1: per aver assolto senza demerito gli obblighi di leva quale ufficiale di complemento, nello stesso Corpo (solo di commissariato o sanitario) per cui si concorre, anche in Forza armata diversa; punti 0,50: per ogni semestre di servizio comunque prestato nella Marina militare; punti 0,25: per ogni semestre di servizio comunque prestato in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato; punti 0,15: per il servizio di leva assolto in qualita' di ausiliario non nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato; punti 0,50: per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o enti pubblici. c) altri titoli (massimo punti 5): punti 2: per ogni specializzazione; punti 2: per dottorato di ricerca; punti 1: per diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Non sara' oggetto di valutazione il diploma di abilitazione alla professione di medico chirurgo, requisito di partecipazione al concorso per il Corpo sanitario della Marina; punti 0,25: per ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento post-lauream, se su argomenti attinenti al servizio che il concorrente sara' chiamato a svolgere; punti 0,15: per ciascun corso in informatica concluso con esame finale; punti 0,25: per ogni pubblicazione scientifica, se su argomenti attinenti al servizio che il concorrente sara' chiamato a svolgere; punti 0,25: per ogni idoneita' conseguita in pubblico concorso per esami o per titoli ed esami; punti 2: per il brevetto di pilota civile (per i soli concorrenti ai concorsi per il Corpo delle capitanerie di porto); punti 1: per il brevetto federale di sommozzatore di secondo grado (per i soli concorrenti ai concorsi del Corpo delle capitanerie di porto); punti 1: per diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso scuole militari o collegi navali. 3. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel presente articolo. 4. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dovranno essere espressamente dichiarati nella domanda medesima.