Art. 14.

                             Graduatorie

    1. I   concorrenti   giudicati  idonei  al  termine  delle  prove
concorsuali  saranno  iscritti  in  graduatorie  generali  di  merito
distinte per ciascun concorso.
    2. In  ciascun  concorso  la  graduatoria di merito sara' formata
secondo  l'ordine  dei  punteggi  conseguiti dai concorrenti ottenuti
sommando:
      a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
      b) il punteggio conseguito nella prova orale;
      c) il punteggio attribuito per i titoli di merito;
      d) il  punteggio spettante per ciascuna prova orale facoltativa
di  lingua straniera, calcolato come previsto dal precedente art. 10,
comma 6.
    3. Le  graduatorie  dei  concorrenti  idonei  in ciascun concorso
saranno   approvate  con  decreti  dirigenziali/interdirigenziali.  I
decreti  di  approvazione  delle  graduatorie  saranno pubblicati del
giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di detta pubblicazione
sara'  dato  avviso  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Essi
saranno  inoltre  pubblicati  nel  F.O.M.  della  Marina  e  nel sito
Internet www.marina. difesa.it
    4. Nei  decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto
della  riserva  di posti prevista in ciascun concorso dall'art. 1 del
presente  decreto.  Qualora  i  posti  riservati non dovessero essere
ricoperti,  in  tutto o in parte, per mancanza di concorrenti idonei,
si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 2, commi 1
e 2.
    5. Si  terra'  conto,  inoltre,  del  numero  massimo  dei  posti
disponibili  per  i  concorrenti  di  sesso  femminile,  indicato per
ciascun   concorso   nell'art. 1,  comma  2,  del  presente  decreto.
Pertanto,  in  nessun  caso,  concorrenti di sesso femminile potranno
conseguire  la  nomina  ad ufficiale in servizio permanente ed essere
ammessi  al  corso applicativo in numero superiore a quello indicato,
anche se collocati in posizione utile nella rispettiva graduatoria di
merito.
    6. Fermo  restando  quanto indicato nei precedenti commi 4 e 5, a
parita'  di  merito  si applicheranno, ai fini della formazione delle
graduatorie,  le  vigenti  disposizioni  in materia di preferenza per
l'ammissione  ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza
e'  riportato nell'allegato "M", che costituisce parte integrante del
presente decreto.
    7. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei
posti  disponibili  per ciascun concorso di cui al precedente art. 1,
si collocheranno utilmente nelle rispettive graduatorie di merito.
    8. Nel  decreto  di  approvazione della graduatoria di merito del
concorso  per  la nomina a sottotenente di vascello del ruolo normale
dei  Corpi  tecnici  si  provvedera',  inoltre,  all'assegnazione dei
vincitori  nei Corpi del genio navale e delle armi navali, secondo la
ripartizione  dei posti prevista dall'art. 1, comma 1, lettera d), in
base all'ordine della graduatoria e compatibilmente con la preferenza
espressa dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso.
    9. Qualora un concorrente risultasse collocato in posizione utile
in  due  o  piu'  delle graduatorie dei concorsi di cui al precedente
articolo  1, lo stesso sara' invitato dalla direzione generale per il
personale  militare  ad indicare per iscritto in quale Corpo desideri
conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente.