Art. 5. Svolgimento dei concorsi 1. Lo svolgimento di ciascun concorso prevede: a) una prova di preselezione; b) due prove scritte; c) accertamenti sanitari; d) prove attitudinali; e) una prova orale; f) una prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. I concorrenti che, possedendo i requisiti prescritti, partecipassero a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente articolo 1 del presente decreto, saranno sottoposti una volta sola alla prova di preselezione, agli accertamenti sanitari ed alle prove attitudinali, mentre dovranno sostenere distinte prove d'esame scritte ed orali. 3. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione dello Stato, in corso di validita'.