Art. 5.

                      Svolgimento dei concorsi

    1. Lo svolgimento di ciascun concorso prevede:
      a) una prova di preselezione;
      b) due prove scritte;
      c) accertamenti sanitari;
      d) prove attitudinali;
      e) una prova orale;
      f) una prova orale facoltativa di lingua straniera.
    2. I   concorrenti   che,   possedendo  i  requisiti  prescritti,
partecipassero  a  piu'  di  uno  dei  concorsi  di cui al precedente
articolo  1  del  presente decreto, saranno sottoposti una volta sola
alla  prova di preselezione, agli accertamenti sanitari ed alle prove
attitudinali,   mentre  dovranno  sostenere  distinte  prove  d'esame
scritte ed orali.
    3. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1, i
concorrenti  dovranno  presentarsi  muniti  di carta d'identita' o di
altro  documento  di riconoscimento rilasciato da una amministrazione
dello Stato, in corso di validita'.