Allegato "M"

                   ELENCO DEI TITOLI DI PREFERENZA
                    (art. 14, comma 5, del bando

    1.  A  parita'  di  merito,  nella  formazione  delle graduatorie
   previste  dall'art. 14  del  bando  di  concorso, si terra' conto,
   nell'ordine, dei seguenti titoli di preferenza:
      a) insigniti di medaglia al valore militare;
      b) orfani di guerra;
      c) orfani dei caduti per fatto di guerra;
      d)  orfani  dei  caduti  per  servizio  nel  settore pubblico e
   privato;
      e) provenienti dalle scuole militari delle Forze armate;
      f) feriti in combattimento;
      g) capi di famiglia numerosa;
      h)   figli   dei   mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
   combattenti;
      i) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      j) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
   pubblico e privato;
      k)  le  sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in
   guerra;
      l)  le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
   fatto di guerra;
      m)  le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
   servizio nel settore pubblico e privato;
      n)   coloro   che   abbiano  prestato  servizio  militare  come
   combattenti;
      o)  coloro  che  abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
   titolo,  per  non  meno  di  un  anno, nell'Amministrazione che ha
   indetto il concorso;
      p) coniugati e non con riguardo al numero dei figli a carico;
      q)  militari  volontari  nelle  Forze  armate  congedati  senza
   demerito al termine della ferma o rafferma.
    2.  A  parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata
   dall'aver   prestato   lodevole   servizio  nelle  Amministrazioni
   pubbliche.
    3. In assenza di titoli di preferenza, a parita' di merito, sara'
   preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del
   secondo  periodo  dell'art. 3,  comma  7, della legge n. 127/1997,
   aggiunto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
    4.  I  predetti  titoli  devono  essere  posseduti  alla  data di
   scadenza   del   termine   di   presentazione   della  domanda  di
   partecipazione al concorso (1).
    (1)  Il  concorrente  che  nella  domanda  di  partecipazione  al
   concorso  abbia  dichiarato  il  possesso  di uno o piu' titoli di
   preferenza  deve  fornire  tutte le indicazioni utili a consentire
   all'Amministrazione   di  esperire  con  immediatezza  i  previsti
   controlli.