Art. 10. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza della borsa, l'assegnatario deve trasmettere al CNR una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute. La relazione deve essere corredata di una dichiarazione del direttore delle ricerche, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale l'assegnatario ha atteso agli studi e ricerche anzidetti. La relazione e la dichiarazione di cui sopra sono trasmessi al Comitato di consulenza scientifica per la relativa valutazione. Alla data di scadenza della borsa, l'assegnatario dovra' trasmettere una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute al direttore della struttura, il quale dovra' esprimere una valutazione scientifica sull'attivita' svolta dal candidato. Tale valutazione, con l'indicazione dell'esatto periodo complessivo di fruizione della borsa, dovra' essere trasmessa o presentata al CNR dal borsista, entro trenta giorni dalla scadenza della stessa. La relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto in riviste a cura del CNR.