Art. 11. Ai sensi dell'art. 10, comma uno, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche, per le finalita' di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per le finalita' inerenti alla selezione e alla gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Consiglio nazionale delle ricerche - Dipartimento del personale - Reparto II - Concorsi e borse di studio - Piazzale A. Moro n. 7, titolare del trattamento dei dati stessi. Il responsabile del trattamento e' il dirigente del suddetto reparto. Roma, 8 febbraio 2000 Il responsabile del dipartimento del personale Capocecera