Art. 9.
                      Commissioni esaminatrici

    La  commissione  esaminatrice  e' nominata con decreto rettorale.
Essa  e'  composta  da due professori di ruolo - di cui almeno uno di
prima  fascia  - e da un ricercatore tra i quali e' membro di diritto
il  responsabile  scientifico del progetto di ricerca per il quale si
concorre.  I  rimanenti  due  membri  sono scelti dal Consiglio della
struttura  presso la quale e' incardinato il progetto di ricerca, tra
il   personale   docente   e   ricercatore   afferente   al   settore
scientifico-disciplinare di pertinenza del progetto o settore affine.
    La  commissione  esaminatrice  e' presieduta dal docente di prima
fascia con maggiore anzianita' nel ruolo.
    Il giudizio della commissione e' insindacabile nel merito.