Art. 10.

  Conferimento degli assegni di ricerca e risoluzione del rapporto

    Il  conferimento  degli assegni avviene entro il numero di quelli
messi  a  concorso  e  mediante la stipula di un contratto di diritto
privato  tra  il  rettore  ed  i  soggetti  utilmente collocati nella
graduatoria  finale, i quali verranno convocati per la sottoscrizione
del contratto. Gli assegnisti, al momento della stipula del contratto
dovranno:
      1) rilasciare apposita dichiarazione sotto la propria personale
responsabilita',    parte   integrante   del   contratto,   che   non
usufruiranno,  durante  tutto  il  periodo di durata dell'assegno, di
altre  borse  di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di
quelle  concesse  da  istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca;
      2) consegnare copia della polizza assicurativa, che sara' parte
integrante    del   contratto,   contro   gli   infortuni   derivanti
dall'attivita'  di  ricerca  e  per  la  responsabilita' civile verso
terzi, esonerando l'amministrazione.
    Il   predetto   rapporto   non   rientra   nella   configurazione
istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori
universitari   e   quindi  non  puo'  avere  effetto  utile  ai  fini
dell'assunzione  nei  ruoli  del  personale delle Universita' e degli
Istituti universitari italiani.
    Il  contratto  dovra'  specificare analiticamente il programma di
ricerca  assegnato  nonche'  il  numero  e la cadenza delle verifiche
periodiche dell'attivita' di ricerca svolta dall'assegnista.
    Nei  casi  di  gravi  inadempienze,  il  contratto  potra' essere
risolto  con  delibera  del  Senato  accademico  e  del  consiglio di
amministrazione,  su  proposta motivata del tutor e parere favorevole
dell'organo  collegiale  della struttura presso la quale si svolge la
ricerca medesima.
    Gli   stati,  fatti  e  qualita'  personali  autocertificati  dai
vincitori  della  presente  procedura  selettiva saranno soggetti, da
parte  della  Seconda  universita'  degli  studi  di Napoli, a idonei
controlli, anche a campione, circa la veridicita' degli stessi.
    I  dati  personali  trasmessi  dai  candidati  con  le domande di
partecipazione   alla  procedura  selettiva,  ai  sensi  della  legge
31 dicembre  1996,  n. 675,  saranno  trattati  esclusivamente per le
finalita'  di  gestione  della  presente  procedura e degli eventuali
procedimenti di attribuzione degli assegni in questione.
    I  vincitori  della presente procedura selettiva saranno tenuti a
rispettare  gli adempimenti previsti dal regolamento di ateneo per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca
ed  in particolare a quanto disposto negli articoli 13, 16 e 17 dello
stesso.  Copia del regolamento sara' consegnata a ciascun titolare di
assegno all'atto della stipula del contratto.
    Decadono  dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il
termine  fissato,  non  dichiarino  di  accettarlo.  Decadono altresi
coloro   che   non   iniziano  l'attivita'  di  ricerca  nei  termini
contrattuali.    In    tale   ipotesi   il   contratto   e'   risolto
automaticamente.
    Qualora  il progetto di ricerca e la relativa durata lo consenta,
su parere favorevole del tutor della ricerca medesima, possono essere
giustificati ritardi o interruzioni dovute a gravi motivi di salute o
a cause di forza maggiore debitamente comprovate.
    Eventuali  differimenti  della  data di inizio o interruzione del
periodo  di  godimento  dell'assegno verranno consentiti ai vincitori
che  dimostrino  di  dover  soddisfare obblighi militari, di trovarsi
nelle   condizioni   previste   per   le   lavoratrici  madri  (legge
n. 1204/1971) o per gravi motivi di salute, sempre che il progetto di
ricerca e la sua relativa durata lo consenta e sempre che il tutor si
sia pronunciato favorevolmente.
    Coloro  che, alla data di ricezione della lettera di conferimento
dell'assegno,  si trovano in servizio militare sono tenuti ad esibire
all'ufficio  competente  un  certificato  dell'autorita'  militare  o
dichiarazione  sostitutiva di certificazione, nel quale dovra' essere
anche  indicata  la data presumibile in cui avra' termine il servizio
stesso.  Il  titolare  dell'assegno  dovra'  iniziare  l'attivita' di
ricerca dal primo giorno del mese successivo a quello di congedo.
    Le  interruzioni  per  gravidanza,  servizio militare, malattia e
causa  di  forza maggiore  comportano  la sospensione dell'erogazione
dell'assegno  e  provocano  il  rinvio della scadenza del contratto e
dell'erogazione dell'assegno.
    I  titolari di assegno sono soggetti a valutazione dell'attivita'
di   ricerca   da  parte  del  tutor  con  cadenza  periodica  almeno
trimestrale.
    Il tutor e' tenuto a motivare il proprio giudizio.
    In  caso  di  giudizio negativo espresso, su richiesta del tutor,
dal  consiglio  della  struttura  dove  e' incardinata la ricerca, il
tutor potra' proporre la revoca dell'assegno da disporsi con apposito
decreto  rettorale.  La revoca e' causa di risoluzione automatica del
contratto  aisensi  dell'art. 11  del  regolamento  di  Ateneo per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca
e  comporta  - in considerazione della indivisibilita' dell'assegno -
l'obbligo di restituire le rate gia' percepite.
    Il  titolare  dell'assegno  ha  facolta' di recedere dal rapporto
dando  un  preavviso  di  almeno trenta giorni ed e' tenuto, anche in
tale ipotesi, a restituire le rate gia' percepite.