Art. 10. Conferimento degli assegni di ricerca e risoluzione del rapporto Il conferimento degli assegni avviene entro il numero di quelli messi a concorso e mediante la stipula di un contratto di diritto privato tra il rettore ed i soggetti utilmente collocati nella graduatoria finale, i quali verranno convocati per la sottoscrizione del contratto. Gli assegnisti, al momento della stipula del contratto dovranno: 1) rilasciare apposita dichiarazione sotto la propria personale responsabilita', parte integrante del contratto, che non usufruiranno, durante tutto il periodo di durata dell'assegno, di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca; 2) consegnare copia della polizza assicurativa, che sara' parte integrante del contratto, contro gli infortuni derivanti dall'attivita' di ricerca e per la responsabilita' civile verso terzi, esonerando l'amministrazione. Il predetto rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non puo' avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle Universita' e degli Istituti universitari italiani. Il contratto dovra' specificare analiticamente il programma di ricerca assegnato nonche' il numero e la cadenza delle verifiche periodiche dell'attivita' di ricerca svolta dall'assegnista. Nei casi di gravi inadempienze, il contratto potra' essere risolto con delibera del Senato accademico e del consiglio di amministrazione, su proposta motivata del tutor e parere favorevole dell'organo collegiale della struttura presso la quale si svolge la ricerca medesima. Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai vincitori della presente procedura selettiva saranno soggetti, da parte della Seconda universita' degli studi di Napoli, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicita' degli stessi. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati esclusivamente per le finalita' di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione degli assegni in questione. I vincitori della presente procedura selettiva saranno tenuti a rispettare gli adempimenti previsti dal regolamento di ateneo per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca ed in particolare a quanto disposto negli articoli 13, 16 e 17 dello stesso. Copia del regolamento sara' consegnata a ciascun titolare di assegno all'atto della stipula del contratto. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarlo. Decadono altresi coloro che non iniziano l'attivita' di ricerca nei termini contrattuali. In tale ipotesi il contratto e' risolto automaticamente. Qualora il progetto di ricerca e la relativa durata lo consenta, su parere favorevole del tutor della ricerca medesima, possono essere giustificati ritardi o interruzioni dovute a gravi motivi di salute o a cause di forza maggiore debitamente comprovate. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzione del periodo di godimento dell'assegno verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari, di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (legge n. 1204/1971) o per gravi motivi di salute, sempre che il progetto di ricerca e la sua relativa durata lo consenta e sempre che il tutor si sia pronunciato favorevolmente. Coloro che, alla data di ricezione della lettera di conferimento dell'assegno, si trovano in servizio militare sono tenuti ad esibire all'ufficio competente un certificato dell'autorita' militare o dichiarazione sostitutiva di certificazione, nel quale dovra' essere anche indicata la data presumibile in cui avra' termine il servizio stesso. Il titolare dell'assegno dovra' iniziare l'attivita' di ricerca dal primo giorno del mese successivo a quello di congedo. Le interruzioni per gravidanza, servizio militare, malattia e causa di forza maggiore comportano la sospensione dell'erogazione dell'assegno e provocano il rinvio della scadenza del contratto e dell'erogazione dell'assegno. I titolari di assegno sono soggetti a valutazione dell'attivita' di ricerca da parte del tutor con cadenza periodica almeno trimestrale. Il tutor e' tenuto a motivare il proprio giudizio. In caso di giudizio negativo espresso, su richiesta del tutor, dal consiglio della struttura dove e' incardinata la ricerca, il tutor potra' proporre la revoca dell'assegno da disporsi con apposito decreto rettorale. La revoca e' causa di risoluzione automatica del contratto aisensi dell'art. 11 del regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca e comporta - in considerazione della indivisibilita' dell'assegno - l'obbligo di restituire le rate gia' percepite. Il titolare dell'assegno ha facolta' di recedere dal rapporto dando un preavviso di almeno trenta giorni ed e' tenuto, anche in tale ipotesi, a restituire le rate gia' percepite.