Art. 11.

             Diritti e doveri dei titolari degli assegni

    I  titolari  degli  assegni  sono  utilizzati  nelle attivita' di
ricerca   previste   dal   programma  per  il  quale  hanno  concorso
nell'ambito dei centri di ricerca e delle strutture universitarie.
    L'attivita'  deve  essere svolta con continuita', autonomia e nel
rispetto  del  programma di ricerca trasfuso nel contratto di diritto
privato sottoscritto dall'assegnista.
    I  titolari  degli  assegni  di  ricerca,  previa valutazione del
tutor,  possono  svolgere  la  loro  attivita'  anche  in  istituti e
universita' estere.
    In  tali  casi  saranno  rimborsate  le spese di viaggio da parte
della struttura cui afferiscono i titolari degli assegni.
    Non   costituisce   sospensione   e,   conseguentemente   non  va
recuperato,  un  periodo  complessivo  di  assenza  giustificata  non
superiore a trenta giorni in un anno.
    E' inibita la contemporanea iscrizione a corsi di studio comunque
denominati  fatta  salva  la  possibilita'  di  frequentare  corsi di
dottorato  di  ricerca  nelle  discipline  affini  alle  attivita' di
ricerca  connesse all'assegno, anche in deroga al numero determinato,
ai  sensi  dell'art. 70  del  decreto del Presidente della Repubblica
n. 382/1980  e  successive  modifiche,  fermo restando il superamento
delle  prove  di  ammissione  al dottorato medesimo e senza usufruire
delle  borse  di  studio  per  tale  attivita'.  Il numero massimo di
accessi e' stabilito dal collegio dei docenti del dottorato.
    I  titolari  di  assegni possono svolgere attivita' di assistenza
alla didattica.
    I  titolari  di assegni non possono svolgere incarichi di docenza
universitari  ne'  possono  svolgere  attivita' di assistenza e cura,
restando  fermi  i  doveri  e  le responsabilita' del tutor derivanti
dall'assolvimento dei suoi compiti.
    I  candidati  dovranno  provvedere,  a loro spese, entro tre mesi
dall'espletamento  del  concorso,  al  recupero  dei  titoli  e delle
pubblicazioni inviate. Trascorso tale periodo, la Seconda universita'
degli  studi  di  Napoli  non potra' ritenersi responsabile, in alcun
modo per dette pubblicazioni e titoli.