Art. 11. Diritti e doveri dei titolari degli assegni I titolari degli assegni sono utilizzati nelle attivita' di ricerca previste dal programma per il quale hanno concorso nell'ambito dei centri di ricerca e delle strutture universitarie. L'attivita' deve essere svolta con continuita', autonomia e nel rispetto del programma di ricerca trasfuso nel contratto di diritto privato sottoscritto dall'assegnista. I titolari degli assegni di ricerca, previa valutazione del tutor, possono svolgere la loro attivita' anche in istituti e universita' estere. In tali casi saranno rimborsate le spese di viaggio da parte della struttura cui afferiscono i titolari degli assegni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno. E' inibita la contemporanea iscrizione a corsi di studio comunque denominati fatta salva la possibilita' di frequentare corsi di dottorato di ricerca nelle discipline affini alle attivita' di ricerca connesse all'assegno, anche in deroga al numero determinato, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e successive modifiche, fermo restando il superamento delle prove di ammissione al dottorato medesimo e senza usufruire delle borse di studio per tale attivita'. Il numero massimo di accessi e' stabilito dal collegio dei docenti del dottorato. I titolari di assegni possono svolgere attivita' di assistenza alla didattica. I titolari di assegni non possono svolgere incarichi di docenza universitari ne' possono svolgere attivita' di assistenza e cura, restando fermi i doveri e le responsabilita' del tutor derivanti dall'assolvimento dei suoi compiti. I candidati dovranno provvedere, a loro spese, entro tre mesi dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle pubblicazioni inviate. Trascorso tale periodo, la Seconda universita' degli studi di Napoli non potra' ritenersi responsabile, in alcun modo per dette pubblicazioni e titoli.