Art. 5. Requisiti generali di ammissione Possono partecipare alla presente selezione pubblica, finalizzata al conferimento degli assegni di ricerca, coloro che, a pena di esclusione, abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: a) possesso del titolo accademico di dottore di ricerca; b) possesso del diploma di laurea e di un curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attivita' di ricerca, comprovato da pubblicazioni e/o da documentata attivita' di ricerca svolta dopo la laurea presso istituzioni italiane o straniere di livello universitario. I requisiti di cui ai precedenti punti a) e b) verranno accertati dalla commissione esaminatrice. E' escluso dal conferimento degli assegni il personale di ruolo delle universita', degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, degli enti pubblici e delle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'ENEA e dell'ASI. I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio, riconosciuto equipollente a quelli di cui ai precedenti punti a) e/o b), in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico n. 1592/1933. I requisiti prescritti sopraelencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito, nel presente bando di selezione, per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.