Art. 5.

                  Requisiti generali di ammissione

    Possono partecipare alla presente selezione pubblica, finalizzata
al  conferimento  degli  assegni  di  ricerca,  coloro che, a pena di
esclusione, abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
      a) possesso del titolo accademico di dottore di ricerca;
      b) possesso   del   diploma   di  laurea  e  di  un  curriculum
scientifico-professionale  idoneo  per lo svolgimento di attivita' di
ricerca,  comprovato da pubblicazioni e/o da documentata attivita' di
ricerca svolta dopo la laurea presso istituzioni italiane o straniere
di livello universitario.
    I requisiti di cui ai precedenti punti a) e b) verranno accertati
dalla commissione esaminatrice.
    E'  escluso  dal conferimento degli assegni il personale di ruolo
delle  universita',  degli  osservatori  astronomici,  astrofisici  e
vesuviano,  degli enti pubblici e delle istituzioni di ricerca di cui
all'art. 8  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri
30 dicembre  1993, n. 593 e successive modificazioni ed integrazioni,
dell'ENEA e dell'ASI.
    I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di
studio, riconosciuto equipollente a quelli di cui ai precedenti punti
a) e/o b), in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalita'
di cui all'art. 332 del testo unico n. 1592/1933.
    I requisiti prescritti sopraelencati devono essere posseduti alla
data  di  scadenza  del  termine  stabilito,  nel  presente  bando di
selezione, per la presentazione della domanda di ammissione.
    I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.
    L'Amministrazione   puo'   disporre,   in   ogni   momento,   con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  dalla procedura selettiva per
difetto dei requisiti prescritti.