Art. 7.

                       Procedura di selezione

    La selezione ha luogo per titoli e per colloquio.
    La   commissione  esaminatrice,  di  cui  al  successivo  art. 9,
stabilisce,  preliminarmente,  nella  prima  riunione, i criteri e le
modalita'   di   valutazione  dei  titoli,  nei  limiti  fissati  dal
successivo art. 8.
    Il  risultato  della  valutazione  dei  titoli  viene  pubblicato
nell'albo  della  facolta'  di  medicina  e  chirurgia,  prima  dello
svolgimento del colloquio.
    Ai  fini  della graduatoria finale, il punteggio conseguito nella
valutazione   dei   titoli  viene  sommato  a  quello  riportato  nel
colloquio. Qualora in tale graduatoria ci siano candidati collocati a
pari merito, e' dichiarato vincitore il piu' giovane di eta'.
    Nel   caso  di  opzione  o  di  rinuncia  degli  assegnatari,  di
risoluzione  del  contratto,  o  di  recesso  da  parte  del titolare
dell'assegno,  sempre che la ricerca sia ancora operante, gli assegni
possono  essere  conferiti  ai  candidati  che siano risultati idonei
secondo   l'ordine   delle   rispettive  graduatorie,  previo  parere
favorevole del tutor.
    Al  fine  di  garantire una immediata ed idonea pubblicita' delle
suddette  graduatorie,  le stesse verranno affisse per un periodo non
inferiore  a  trenta  giorni,  all'albo  ufficiale  di ateneo nonche'
all'albo delle singole strutture interessate.