Art. 7. Procedura di selezione La selezione ha luogo per titoli e per colloquio. La commissione esaminatrice, di cui al successivo art. 9, stabilisce, preliminarmente, nella prima riunione, i criteri e le modalita' di valutazione dei titoli, nei limiti fissati dal successivo art. 8. Il risultato della valutazione dei titoli viene pubblicato nell'albo della facolta' di medicina e chirurgia, prima dello svolgimento del colloquio. Ai fini della graduatoria finale, il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli viene sommato a quello riportato nel colloquio. Qualora in tale graduatoria ci siano candidati collocati a pari merito, e' dichiarato vincitore il piu' giovane di eta'. Nel caso di opzione o di rinuncia degli assegnatari, di risoluzione del contratto, o di recesso da parte del titolare dell'assegno, sempre che la ricerca sia ancora operante, gli assegni possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, previo parere favorevole del tutor. Al fine di garantire una immediata ed idonea pubblicita' delle suddette graduatorie, le stesse verranno affisse per un periodo non inferiore a trenta giorni, all'albo ufficiale di ateneo nonche' all'albo delle singole strutture interessate.