Art. 11. Modalita' di pagamento della borsa L'importo annuo della borsa sara' corrisposto in rate trimestrali, previo giudizio favorevole del direttore dell'Osservatorio sull'attivita' svolta. In presenza di due giudizi sfavorevoli, il borsista sara' dichiarato decaduto. In caso di rinuncia, il borsista e' tenuto a restituire all'Osservatorio vesuviano l'importo della rata frattanto anticipata. Al termine del godimento della borsa, il borsista e' tenuto a presentare al direttore dell'Osservatorio una relazione finale sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti.