Art. 11.

                 Modalita' di pagamento della borsa

    L'importo   annuo   della   borsa   sara'   corrisposto  in  rate
trimestrali,     previo    giudizio    favorevole    del    direttore
dell'Osservatorio sull'attivita' svolta.
    In  presenza  di  due  giudizi  sfavorevoli,  il  borsista  sara'
dichiarato decaduto.
    In   caso  di  rinuncia,  il  borsista  e'  tenuto  a  restituire
all'Osservatorio vesuviano l'importo della rata frattanto anticipata.
    Al  termine  del  godimento  della borsa, il borsista e' tenuto a
presentare   al  direttore  dell'Osservatorio  una  relazione  finale
sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti.