Art. 12.

                     Svolgimento delle attivita'

    L'assegnatario avra' l'obbligo di:
      a) iniziare   l'attivita'  di  ricerca  a  partire  dalla  data
precisata nella lettera d'invito, seguendo le direttive impartite dal
responsabile   scientifico  della  ricerca  che  sara'  indicato  dal
direttore dell'Osservatorio vesuviano;
      b) espletare  l'attivita' regolarmente ed ininterrottamente per
l'intero   periodo   della   durata   della  borsa.  Potranno  essere
giustificare brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a
casi  di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le
interruzioni di lunga durata comporteranno la decadenza dal godimento
della borsa;
      c) presentare   trimestralmente   una   relazione   completa  e
documentata sulle attivita' svolte.
    L'assegnatario  non e' sottoposto a vincoli di orario e svolgera'
la  sua  attivita' senza alcun vincolo di subordinazione o di stabile
coordinamento con le esigenze organizzative della struttura.
    L'assegnatario  che  non  ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti
obblighi o che si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze
sara' dichiarato decaduto dal godimento della borsa.