Art. 12. Svolgimento delle attivita' L'assegnatario avra' l'obbligo di: a) iniziare l'attivita' di ricerca a partire dalla data precisata nella lettera d'invito, seguendo le direttive impartite dal responsabile scientifico della ricerca che sara' indicato dal direttore dell'Osservatorio vesuviano; b) espletare l'attivita' regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa. Potranno essere giustificare brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni di lunga durata comporteranno la decadenza dal godimento della borsa; c) presentare trimestralmente una relazione completa e documentata sulle attivita' svolte. L'assegnatario non e' sottoposto a vincoli di orario e svolgera' la sua attivita' senza alcun vincolo di subordinazione o di stabile coordinamento con le esigenze organizzative della struttura. L'assegnatario che non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o che si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze sara' dichiarato decaduto dal godimento della borsa.