Art. 9.

                            Assegnazione

    Al  termine delle selezione, la commissione esaminatrice inviera'
il verbale delle operazioni compiute e restituira' i titoli esaminati
al  direttore  dell'Osservatorio, il quale, verificata la regolarita'
delle   operazioni   compiute,   procedera'   con   proprio   decreto
all'assegnazione   della  borsa,  dandone  comunicazione  scritta  ai
vincitori  con  l'indicazione  della  data  di decorrenza della borsa
stessa.