Art. 9. Assegnazione Al termine delle selezione, la commissione esaminatrice inviera' il verbale delle operazioni compiute e restituira' i titoli esaminati al direttore dell'Osservatorio, il quale, verificata la regolarita' delle operazioni compiute, procedera' con proprio decreto all'assegnazione della borsa, dandone comunicazione scritta ai vincitori con l'indicazione della data di decorrenza della borsa stessa.