Art. 2. Riserve dei posti Il 20% dei posti e' riservato, ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ai militari in ferma di leva prolungata e ai volontari specializzati delle tre Forze armate, congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale. Avranno altresi' diritto alla riserva, nella percentuale del 15% calcolata sulla dotazione organica del profilo professionale di "analista di procedure" e compatibilmente con le vacanze esistenti a detto titolo nel relativo contingente, i candidati appartenenti alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Le riserve dei posti non potranno superare la meta' dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite sara' necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verra' attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. Qualora tra i candidati dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengano a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. Coloro che intenderanno avvalersi delle riserve previste dal presente articolo, ovvero che abbiano titoli di preferenza a parita' di merito di cui all'allegato B del bando, dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.