Art. 2.

                          Riserve dei posti

    Il  20%  dei  posti e' riservato, ai sensi dell'art. 3, comma 65,
della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 39, comma 15, del
decreto  legislativo  12 maggio 1995, n. 196, ai militari in ferma di
leva  prolungata e ai volontari specializzati delle tre Forze armate,
congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale.
    Avranno  altresi' diritto alla riserva, nella percentuale del 15%
calcolata  sulla  dotazione  organica  del  profilo  professionale di
"analista  di procedure" e compatibilmente con le vacanze esistenti a
detto  titolo nel relativo contingente, i candidati appartenenti alle
categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
    Le  riserve  dei  posti  non potranno superare la meta' dei posti
messi  a concorso. Se in relazione a tale limite sara' necessaria una
riduzione  dei  posti da riservare secondo legge, essa verra' attuata
in  misura  proporzionale  per ciascuna categoria di aventi diritto a
riserva.
    Qualora  tra  i  candidati dichiarati idonei nella graduatoria di
merito ve ne siano alcuni che appartengano a piu' categorie che danno
titolo  a  differenti  riserve  di  posti,  si terra' conto prima del
titolo che da' diritto ad una maggiore riserva, ai sensi dell'art. 5,
comma  3,  del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni.
    Coloro  che  intenderanno  avvalersi  delle  riserve previste dal
presente  articolo, ovvero che abbiano titoli di preferenza a parita'
di  merito  di  cui all'allegato B del bando, dovranno farne espressa
menzione nella domanda di ammissione al concorso.