Art. 10. Conferimento e conferma della borsa La borsa di studio viene attribuita con decreto direttoriale secondo l'ordine della graduatoria. L'attivita' di perfezionamento all'estero non potra' essere iniziata prima dell'emanazione del provvedimento di conferimento della borsa. L'eventuale conferma della borsa di studio, per non piu' di un anno, puo' essere disposta su motivata richiesta del borsista, corredata dal nuovo progetto di ricerca convalidato dal responsabile dell'istituzione estera. Detta richiesta, indirizzata al direttore della Scuola sara' sottoposta al parere della commissione giudicatrice del presente concorso, a tale scopo riconvocata. Ai fini della conferma l'interessato dovra' mantenere, per la durata dell'attivita' all'estero, il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, punto 2) e punto 4), in base ai quali ha ottenuto il conferimento della borsa di studio. Il venire meno di uno dei predetti requisiti comporta la decadenza dal diritto di fruizione della borsa e l'obbligo per l'interessato di darne tempestiva comunicazione a questa Scuola, incorrendo nelle penalita' previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in caso di mancato adempimento. Se l'assegnatario rinuncia, prima che lo stesso abbia iniziato l'attivita' di perfezionamento all'estero, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria di merito. Al termine della sua permanenza all'estero, e comunque al termine di ciascun anno in caso di conferma della borsa stessa, il borsista dovra' presentare una relazione scientifica sull'attivita' svolta. Essa sara' oggetto di verifica da parte del docente della Scuola di cui al precedente art. 5.