Art. 10.

                 Conferimento e conferma della borsa

    La  borsa  di  studio  viene  attribuita con decreto direttoriale
secondo l'ordine della graduatoria.
    L'attivita'  di  perfezionamento  all'estero  non  potra'  essere
iniziata  prima  dell'emanazione  del  provvedimento  di conferimento
della borsa.
    L'eventuale  conferma  della  borsa di studio, per non piu' di un
anno,  puo'  essere  disposta  su  motivata  richiesta  del borsista,
corredata  dal nuovo progetto di ricerca convalidato dal responsabile
dell'istituzione  estera.  Detta  richiesta, indirizzata al direttore
della   Scuola   sara'   sottoposta   al   parere  della  commissione
giudicatrice del presente concorso, a tale scopo riconvocata.
    Ai  fini  della  conferma  l'interessato dovra' mantenere, per la
durata dell'attivita' all'estero, il possesso dei requisiti di cui al
precedente  art. 3, punto 2) e punto 4), in base ai quali ha ottenuto
il conferimento della borsa di studio.
    Il  venire  meno  di  uno  dei  predetti  requisiti  comporta  la
decadenza  dal  diritto  di  fruizione  della  borsa  e l'obbligo per
l'interessato  di  darne  tempestiva  comunicazione  a questa Scuola,
incorrendo  nelle  penalita' previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia in caso di mancato adempimento.
    Se  l'assegnatario  rinuncia,  prima che lo stesso abbia iniziato
l'attivita'  di  perfezionamento all'estero, subentra altro candidato
secondo l'ordine della graduatoria di merito.
    Al termine della sua permanenza all'estero, e comunque al termine
di  ciascun  anno in caso di conferma della borsa stessa, il borsista
dovra'  presentare  una  relazione scientifica sull'attivita' svolta.
Essa  sara'  oggetto di verifica da parte del docente della Scuola di
cui al precedente art. 5.