Art. 11. Differimento o interruzione del periodo di godimento della borsa Eventuali differimenti dalla data di inizio o interruzione del periodo di godimento della borsa verranno consentiti, su apposita istanza, al vincitore che dimostri di dover soddisfare gli obblighi militari di leva o che si trovi nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che l'istituzione estera interessata rilasci formale nulla-osta in merito. In tali casi dovra' essere esibito, unitamente al predetto nulla- osta, rispettivamente: una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, come previsto dall'art. 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, nella quale dovra' essere indicata la data di inizio e quella presumibile in cui avra' termine il servizio militare; un certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione obbligatoria ai sensi della citata legge n. 1204/1971. Il borsista che interrompa l'attivita' e' tenuto a darne tempestiva comunicazione all'amministrazione. In caso di interruzione definitiva egli decade da ogni diritto di fruizione della borsa ed e' obbligato alla restituzione di quanto eventualmente percepito oltre la data di decadenza e, comunque, oltre la data di regolare svolgimento dell'attivita' attestata dal responsabile dell'istituzione estera frequentata dal borsista. Tale obbligo non sussiste allorche' la mancata conclusione dell'attivita' derivi da causa non imputabile al borsista.