Art. 12.

                        Pagamento della borsa

    Il  pagamento  della  borsa  di  studio verra' corrisposto in tre
rate, il cui singolo ammontare sara' fissato nel decreto direttoriale
di conferimento alle seguenti scadenze:
      prima  rata: non prima di trenta giorni dalla data prevista per
l'inizio  dell'attivita',  previa  comunicazione  scritta  della data
stessa da parte del borsista;
      seconda    rata:    dopo    sei   mesi   previa   presentazione
dell'attestazione  resa  dal responsabile della istituzione estera di
regolare svolgimento dell'attivita' stessa;
      terza  rata:  al  termine  della  permanenza all'estero, previa
presentazione   dell'attestazione   resa   dal   responsabile   della
istituzione  estera  di  regolare svolgimento dell'attivita' stessa e
della  relazione scientifica di cui all'art. 10 del presente bando di
concorso.
    Nel  caso  in cui l'attivita' di perfezionamento all'estero abbia
durata   inferiore  ai  dodici  mesi,  l'importo  della  borsa  sara'
proporzionalmente ridotto.