Art. 12. Pagamento della borsa Il pagamento della borsa di studio verra' corrisposto in tre rate, il cui singolo ammontare sara' fissato nel decreto direttoriale di conferimento alle seguenti scadenze: prima rata: non prima di trenta giorni dalla data prevista per l'inizio dell'attivita', previa comunicazione scritta della data stessa da parte del borsista; seconda rata: dopo sei mesi previa presentazione dell'attestazione resa dal responsabile della istituzione estera di regolare svolgimento dell'attivita' stessa; terza rata: al termine della permanenza all'estero, previa presentazione dell'attestazione resa dal responsabile della istituzione estera di regolare svolgimento dell'attivita' stessa e della relazione scientifica di cui all'art. 10 del presente bando di concorso. Nel caso in cui l'attivita' di perfezionamento all'estero abbia durata inferiore ai dodici mesi, l'importo della borsa sara' proporzionalmente ridotto.