Art. 14. Ritiro delle pubblicazioni e dei titoli I candidati dovranno provvedere a loro spese, entro novanta giorni, dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria di merito, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni inviate alla Scuola oppure richiederne la spedizione con tassa postale a loro carico. Trascorso il periodo suddetto, l'amministrazione non sara' responsabile in alcun modo della conservazione dei suddetti titoli. Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento alle norme contenute nella legge 28 febbraio 1980, n. 28, nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e nella legge 30 novembre 1989, n. 398, nonche' alle altre disposizioni ministeriali impartite in materia e comunque alla normativa vigente. Il presente decreto sara' reso pubblico mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pisa, 15 febbraio 2000 Il direttore: Varaldo