Art. 14.

               Ritiro delle pubblicazioni e dei titoli

    I  candidati  dovranno  provvedere  a  loro  spese, entro novanta
giorni,  dalla  data  di  pubblicazione della relativa graduatoria di
merito,  al  ritiro  dei  titoli  e  delle pubblicazioni inviate alla
Scuola  oppure  richiederne  la  spedizione  con tassa postale a loro
carico.  Trascorso  il  periodo suddetto, l'amministrazione non sara'
responsabile in alcun modo della conservazione dei suddetti titoli.
    Per  quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento
alle norme contenute nella legge 28 febbraio 1980, n. 28, nel decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e nella legge
30 novembre   1989,   n. 398,   nonche'   alle   altre   disposizioni
ministeriali impartite in materia e comunque alla normativa vigente.
    Il  presente  decreto  sara' reso pubblico mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
                                               Pisa, 15 febbraio 2000
                                            Il direttore: Varaldo