Art. 6.

            Riservatezza dei dati contenuti nei documenti

      Ai  sensi  dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso  la  Scuola  esclusivamente  per  le finalita' di gestione del
concorso.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione pena l'esclusione dal
concorso.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge  tra  i  quali  figura  il  diritto  di  accesso ai dati che lo
riguardano.
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti valere nei confronti della
Scuola.