Art. 9. Accettazione della borsa Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti, il candidato dichiarato vincitore dovra' far pervenire, a pena di decadenza, alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, la seguente documentazione, in carta semplice: 1) dichiarazione di accettazione della borsa di studio; 2) fotocopia del codice fiscale; 3) autocertificazione prevista dalla legge n. 15/1968, e successive modificazioni ed integrazioni, attestante il reddito personale complessivo annuo lordo di cui fruira' l'interessato nell'anno solare di maggior fruizione della borsa; 4) estratto dell'atto di nascita; 5) certificato di cittadinanza italiana. In sostituzione dei certificati previsti ai punti 4) e 5), i vincitori potranno presentare all'ufficio competente un documento di riconoscimento in corso di validita', come previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.