Art. 11.
    La  borsa  di  studio puo' essere rinnovata con provvedimento del
direttore  dell'Istituto  di biochimica ed ecofisiologia vegetali, in
presenza  necessaria  copertura  finanziaria  e  previa richiesta del
borsista. Il periodo di durata della borsa non puo', comunque, essere
superiore a ventiquattro mesi.