Art. 12.
    Il   titolo   di  dottore  di  ricerca,  rilasciato  dal  rettore
dell'Universita'  di  Camerino,  si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
    Per  l'esame  finale verra' nominata dal rettore, su proposta del
collegio  dei  docenti,  una  apposita  commissione,  composta da tre
docenti  di  ruolo,  qualificati nelle discipline attinenti alle aree
scientifico-disciplinari a cui si riferisce il dottorato.
    Per  comprovati  motivi che non consentono la presentazione della
tesi  nei  tempi  previsti,  il  rettore  ne  autorizza la proroga ed
ammette  il  candidato  agli  esami previsti per il ciclo successivo,
anche  in altra sede universitaria in caso di mancata attivazione del
corso.