Art. 2.
    La  borsa  non  e'  cumulabile con altre borse di studio, ne' con
assegni  o  sovvenzioni  di  analoga  natura  e  la  sua fruizione e'
incompatibile  con  la  frequenza  di  corsi  di dottorato di ricerca
universitari  con o senza assegni, nonche' con la frequenza di scuole
di specializzazione post-laurea con o senza assegni.
    La  borsa  di  studio  non  puo'  essere  cumulata neppure con lo
stipendio  o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto
di  impiego pubblico o privato, tranne i casi previsti dal successivo
art. 3, ultimo comma.
    A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo  della  borsa,  ulteriori  compensi  che  facciano carico a
contributi o assegnazioni del C.N.R.
    All'assegnatario  di borsa, comandato in missione per l'attivita'
concernente  la  borsa  stessa,  e'  corrisposto  il  trattamento  di
missione  pari  a  quello  spettante  ai  dipendenti  del C.N.R., VII
livello,  eclusivamente  a carico dei fondi dell'Organo C.N.R. presso
il quale viene fruita la borsa.
    Gli  assegnatari  delle  borse,  ove  soggetti  all'assicurazione
obbligatoria   contro   gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali,  sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute
nella  legge  29 dicembre 41, n. 1659, e decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965,  n. 1124, e successive modifiche, presso
l'Istituto  nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro
(INAIL).
    Gli   assegnatari  delle  borse  non  soggetti  all'assicurazione
obbligatoria di cui sopra godono di assicurazione a carico del C.N.R.
per  gli  infortuni  in cui possono incorrere nell'espletamento delle
attivita' connesse con la fruizione delle borse stesse.