Art. 3.
    Possono  partecipare  alla selezione i cittadini italiani e degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  che  alla  data  di scadenza del
presente bando:
      a) abbiano  conseguito  la  laurea  presso  una  universita'  o
istituto  superiore  italiani  o abbiano una laurea conseguita presso
universita'  o istituti superiori stranieri dichiarata equivalente da
una  universita'  o  istituto  superiore  italiani  o  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
      b) che  non  abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'.
E'  escluso  qualsiasi  beneficio di elevazione dei limiti di eta'. I
cittadini  dell'Unione europea devono stabilirsi per l'intero periodo
di assegnazione della borsa nella sede di fruizione della stessa.
    Non  possono partecipare alla selezione i professori universitari
di  prima  e  seconda fascia e categorie equiparate ne' i ricercatori
universitari e del C.N.R. ed altri pubblici dipendenti.
    Puo'  partecipare  il personale insegnante di ruolo della scuola,
che  puo'  usufruire della borsa previa autorizzazione del competente
provveditorato agli studi, secondo la specifica normativa.