Art. 4. Prove di ammissione Le prove di ammissione al corso di dottorato consistono in una prova scritta ed in una prova orale, tese ad accertare le capacita' del candidato nell'esercitare attivita' di ricerca di alta qualificazione. Il candidato puo' svolgere la prova esclusivamente in italiano. Il candidato dovra' comunque dimostrare nel corso della prova orale la buona conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua straniera a scelta tra tedesco, francese o spagnolo. Il calendario delle prove scritte sara' comunicato ai candidati con un preavviso di almeno quindici giorni sulla data delle prove stesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Tutti i candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti posseduti. Per la valutazione di ciascun candidato, la commissione dispone di cinquanta punti. Quaranta punti sono da ripartire fra prova scritta e orale a discrezione della commissione; 10 punti sono attribuibili alle pubblicazioni scientifiche e ai titoli. La tesi di laurea non costituisce titolo. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore al rapporto di 5/10. Le prove si intendono in ogni caso superate se il candidato ottiene un punteggio minimo complessivo di 28/40. Alla fine delle sedute dedicate alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nella sede presso cui si e' svolta la prova. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.