Art. 10. Corso di aggiornamento e formazione professionale I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 9 saranno ammessi, nel limite dei posti messi a concorso e secondo l'ordine della graduatoria stessa, al corso di aggiornamento e formazione professionale, nella sede, con le modalita' e la durata che saranno stabilite dall'amministrazione. Durante il corso i candidati permarranno nel ruolo di appartenenza e saranno soggetti alle norme del "Regolamento interno corsi aggiornamento e formazione professionale ruolo sergenti" emanato dal comando generale delle scuole in data 11 ottobre 1999. Gli ammessi al corso di aggiornamento e formazione professionale che non si dovessero presentare presso l'ente indicato nella comunicazione di convocazione nel termine fissato dalla Direzione generale, saranno considerati rinunciatari e sostituiti, entro i primi dieci giorni di corso, con altri candidati idonei che seguono nella graduatoria di merito. La Direzione generale potra' comunque autorizzare, per comprovati motivi, da preavvisare tramite il comando dell'ente o reparto di appartenenza, gli aspiranti a differire la presentazione fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso. Il corso di aggiornamento e formazione professionale si conclude con l'espletamento dell'eventuale 2a sessione d'esame. Al termine del corso di aggiornamento e formazione professionale, i candidati saranno sottoposti ad un esame finale con l'attribuzione di un punteggio massimo acquisibile pari a 100 punti. I candidati che non supereranno l'esame del corso di aggiornamento e formazione professionale non saranno immessi nel ruolo dei sergenti in servizio permanente e permarranno nel ruolo truppa in servizio permanente.