Art. 10.

          Corso di aggiornamento e formazione professionale

    I  concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito di
cui  al precedente art. 9 saranno ammessi, nel limite dei posti messi
a  concorso  e secondo l'ordine della graduatoria stessa, al corso di
aggiornamento   e   formazione  professionale,  nella  sede,  con  le
modalita' e la durata che saranno stabilite dall'amministrazione.
    Durante   il   corso   i   candidati  permarranno  nel  ruolo  di
appartenenza  e  saranno soggetti alle norme del "Regolamento interno
corsi   aggiornamento  e  formazione  professionale  ruolo  sergenti"
emanato dal comando generale delle scuole in data 11 ottobre 1999.
    Gli  ammessi al corso di aggiornamento e formazione professionale
che   non  si  dovessero  presentare  presso  l'ente  indicato  nella
comunicazione  di  convocazione  nel  termine fissato dalla Direzione
generale,  saranno  considerati  rinunciatari  e  sostituiti, entro i
primi  dieci  giorni di corso, con altri candidati idonei che seguono
nella graduatoria di merito.
    La Direzione generale potra' comunque autorizzare, per comprovati
motivi,  da  preavvisare  tramite  il  comando dell'ente o reparto di
appartenenza,  gli  aspiranti  a  differire  la presentazione fino al
decimo giorno dalla data di inizio del corso.
    Il  corso di aggiornamento e formazione professionale si conclude
con l'espletamento dell'eventuale 2a sessione d'esame.
    Al termine del corso di aggiornamento e formazione professionale,
i  candidati saranno sottoposti ad un esame finale con l'attribuzione
di un punteggio massimo acquisibile pari a 100 punti.
    I   candidati   che   non   supereranno   l'esame  del  corso  di
aggiornamento  e  formazione  professionale  non  saranno immessi nel
ruolo  dei  sergenti  in  servizio permanente e permarranno nel ruolo
truppa in servizio permanente.