Art. 6.

                      Commissione esaminatrice

    La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con
successivo provvedimento del Direttore generale, sara' composta da:
      a)  un  ufficiale  superiore dell'Aeronautica militare di grado
non   inferiore   a   colonnello   ovvero  un  dirigente  equiparato,
presidente;
      b) due ufficiali superiori dell'Aeronautica militare, membri;
      c)  un  ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare ovvero un
collaboratore amministrativo, segretario.
    La commissione esaminatrice avra' il compito di:
      a)  stabilire  preventivamente  i  criteri  e  le  modalita' di
valutazione delle prove concorsuali;
      b) definire il questionario della prova d'esame;
      c) curare lo svolgimento delle prove d'esame;
      d) valutare i titoli dei candidati;
      e) valutare la prova d'esame;
      f)  formare  la  graduatoria  definitiva di merito degli idonei
sulla base della valutazione dei titoli e della prova scritta;
      g)  redigere  l'elenco  dei  candidati giudicati "non idonei" e
quello degli assenti alla prova scritta.
    Tale  commissione,  in relazione a particolari esigenze operative
determinate  dallo  Stato maggiore di Forza armata, potra' operare in
Italia   e/o   all'estero  nei  modi  e  nei  tempi  stabiliti  dalla
commissione   stessa,  avvalendosi  anche  dell'ausilio  di  appositi
comitati,   nominati   dalla  Direzione  generale  per  il  personale
militare.