Art. 9.

                             Graduatorie

    La  commissione  di  cui  all'art. 6  formera' la graduatoria dei
concorrenti  giudicati  idonei  attribuendo  a  ciascuno il punteggio
risultante  dalla  somma  aritmetica  del  punteggio dei titoli e del
punteggio  della prova scritta, incrementabile, fino ad un massimo di
10 punti, in base alle seguenti benemerenze militari e civili:
      punti  5  per  ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor
civile;
      punti  4  per  ogni  medaglia  d'argento al valor militare o al
valor civile;
      punti  3  per  ogni  medaglia  di bronzo al valor militare o al
valor civile;
      punti  2  per ogni ricompensa al valor aeronautico e per meriti
speciali ed eccezionali;
      punti  1  per  ogni  "Encomio  solenne"  e  per  ogni  "Encomio
semplice";
      punti  0,5  per  ogni  "Elogio" trascritto ovvero tributato per
iscritto dal comandante di corpo.
    Al  punteggio finale dovranno essere detratti i seguenti punti di
demerito determinati dalle sanzioni disciplinari:
      consegna di rigore: 0,5 per ogni giorno;
      consegna: 0,3 per ogni giorno;
      rimprovero: 0,1 per ogni rimprovero.
    A parita' di punteggio sara' data la precedenza al candidato piu'
giovane di eta'.
    Per  essere  produttive  di  effetto  le benemerenze in argomento
devono  essere  state  conseguite  durante  il  periodo  di  servizio
prestato  nel ruolo di volontario di truppa in servizio permanente ed
entro  la data di scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso.
    La  graduatoria finale di merito del concorso sara' approvata con
decreto ministeriale.