Art. 9. Graduatorie La commissione di cui all'art. 6 formera' la graduatoria dei concorrenti giudicati idonei attribuendo a ciascuno il punteggio risultante dalla somma aritmetica del punteggio dei titoli e del punteggio della prova scritta, incrementabile, fino ad un massimo di 10 punti, in base alle seguenti benemerenze militari e civili: punti 5 per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile; punti 4 per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile; punti 3 per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile; punti 2 per ogni ricompensa al valor aeronautico e per meriti speciali ed eccezionali; punti 1 per ogni "Encomio solenne" e per ogni "Encomio semplice"; punti 0,5 per ogni "Elogio" trascritto ovvero tributato per iscritto dal comandante di corpo. Al punteggio finale dovranno essere detratti i seguenti punti di demerito determinati dalle sanzioni disciplinari: consegna di rigore: 0,5 per ogni giorno; consegna: 0,3 per ogni giorno; rimprovero: 0,1 per ogni rimprovero. A parita' di punteggio sara' data la precedenza al candidato piu' giovane di eta'. Per essere produttive di effetto le benemerenze in argomento devono essere state conseguite durante il periodo di servizio prestato nel ruolo di volontario di truppa in servizio permanente ed entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. La graduatoria finale di merito del concorso sara' approvata con decreto ministeriale.