Art. 9.

                        Graduatoria di merito

    Sotto  condizione  di  accertamento  del  possesso  dei requisiti
prescritti  per  l'ammissione,  sono  dichiarati  vincitori,  fino  a
concorrenza  dei  posti  messi  a  concorso,  i  candidati  utilmente
collocati  nella  graduatoria  finale di merito, formulata sulla base
dei  punteggi riportati nelle prove d'esame e tenuto conto dei titoli
che danno luogo a riserva e/o a preferenza.
    La graduatoria di merito e quella dei vincitori cosi' predisposte
sono   approvate   con   decreto   del  direttore  del  servizio  per
l'organizzazione,  per  il bilancio e per il personale, provvedimento
questo  da  pubblicarsi  successivamente nel Bollettino ufficiale del
Ministero della sanita'.
    Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4a  serie
speciale.
    Dalla  data  di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini
per eventuali impugnative.