Art. 9. Graduatoria di merito Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione, sono dichiarati vincitori, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, formulata sulla base dei punteggi riportati nelle prove d'esame e tenuto conto dei titoli che danno luogo a riserva e/o a preferenza. La graduatoria di merito e quella dei vincitori cosi' predisposte sono approvate con decreto del direttore del servizio per l'organizzazione, per il bilancio e per il personale, provvedimento questo da pubblicarsi successivamente nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanita'. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.