Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) cittadinanza   italiana   (sono   equiparati   ai  cittadini
italiani,  gli  italiani  non  appartenenti  alla  Repubblica) ovvero
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
      b) idoneita' fisica all'impiego;
      c) godimento dei diritti politici
      d) titolo  di  studio:  diploma  di  laurea  in  psicologia,  e
abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;
      e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una    pubblica   amministrazione   per   persistente   insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale  per aver ottenuto il posto con produzione di documenti falsi
o  viziati da invalidita' non sanabile, ai sensi dell'art. 127, primo
comma,  lettera  d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
      g) essere  nati  in  Sardegna,  ovvero residenti in Sardegna da
almeno cinque anni, ovvero essere figli di genitore nato in Sardegna.
    Per  i  titoli  di  studio  conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione  di  equipollenza  ai  sensi della vigente normativa in
materia.
    I  requisiti  prescritti  per l'accesso al concorso devono essere
posseduti   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
    I  candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore, in
ogni momento, puo' disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione
per difetto dei requisiti.