Art. 2. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; b) idoneita' fisica all'impiego; c) godimento dei diritti politici d) titolo di studio: diploma di laurea in psicologia, e abilitazione all'esercizio della professione di psicologo; e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver ottenuto il posto con produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare; g) essere nati in Sardegna, ovvero residenti in Sardegna da almeno cinque anni, ovvero essere figli di genitore nato in Sardegna. Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia. I requisiti prescritti per l'accesso al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore, in ogni momento, puo' disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti.