Art. 4.

                      Commissione giudicatrice

    La  commissione  giudicatrice  e'  nominata dal rettore a norma e
secondo  le  modalita'  di  cui all'art. 9 del decreto del Presidente
della  Repubblica  9 maggio  1994, n. 487, modificato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.