Art. 5.

                            Prove d'esame

    Le prove d'esame consistono in:
    una prova scritta, che vertera' sul seguente argomento:
      psicologia generale, psicopatologia generale, neuropsicologia;
    una  prova  scritta a contenuto teorico-pratico, che vertera' sui
seguenti argomenti:
      esecuzione di test psicodiagnostici;
    una  prova  orale  che vertera' sulle materie oggetto delle prove
scritta e teorico-pratica e sui seguenti argomenti:
      a) metodologia  d'indagine  e  applicazione della statistica in
psicologia;
      b) accertamento della conoscenza della lingua inglese.
    I voti sono espressi, di norma, in trentesimi.
    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato   nella   prova   scritta   e   nella   prova  a  contenuto
teorico-pratico una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
    Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale
sara'  data  comunicazione  con  l'indicazione  del voto riportato in
ciascuna prova scritta.
    Il  colloquio  si  intende  superato  con una votazione di almeno
21/30 o equivalente.
    Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso verranno inoltrate
agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
    Al   termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
commissione  giudicatrice  formula  l'elenco dei candidati esaminati,
con  l'indicazione  dei  voti da ciascuno riportati che sara' affisso
nella sede degli esami.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le prove d'esame, i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento:
      a) fotografia  recente,  applicata  su  carta legale, con firma
dell'aspirante, autenticata;
      b)  tessera  di riconoscimento se il candidato e' dipendente di
una amministrazione statale oppure familiare di dipendente statale;
      c) tessera postale o carta d'identita'
      d) patente automobilistica;
      e) porto d'armi;
      f) passaporto.