Art. 5. Prove d'esame Le prove d'esame consistono in: una prova scritta, che vertera' sul seguente argomento: psicologia generale, psicopatologia generale, neuropsicologia; una prova scritta a contenuto teorico-pratico, che vertera' sui seguenti argomenti: esecuzione di test psicodiagnostici; una prova orale che vertera' sulle materie oggetto delle prove scritta e teorico-pratica e sui seguenti argomenti: a) metodologia d'indagine e applicazione della statistica in psicologia; b) accertamento della conoscenza della lingua inglese. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta e nella prova a contenuto teorico-pratico una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sara' data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta. Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso verranno inoltrate agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formula l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella sede degli esami. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) fotografia recente, applicata su carta legale, con firma dell'aspirante, autenticata; b) tessera di riconoscimento se il candidato e' dipendente di una amministrazione statale oppure familiare di dipendente statale; c) tessera postale o carta d'identita' d) patente automobilistica; e) porto d'armi; f) passaporto.