Art. 7.

                          Titoli valutabili

    Ai  titoli  valutabili  non  puo'  essere attribuito un punteggio
complessivo superiore a punti 10.
    Le  categorie dei titoli che saranno oggetto di valutazione ed il
punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse, sono le seguenti:
      a) titoli di servizio prestato presso lo Stato, enti pubblici o
aziende  di  importanza  nazionale,  punti  0,5  per  anno  (o  fraz.
superiore ai sei mesi), fino ad un massimo di punti 2;
      b) pubblicazioni   scientifiche  attinenti  al  posto  messo  a
concorso,  punti 0,5 se abstracts, punti 1 se lavori per esteso, fino
ad  un  massimo  di  punti  3  (per i lavori stampati all'estero deve
risultare  la  data  ed  il  luogo  di  pubblicazione;  per il lavori
stampati  in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dal
decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660);
      c) titoli  accademici  e  di  studio attinenti al posto messo a
concorso, fino ad un massimo di punti 1;
      d) voto  di  laurea:  da  100 a 105 punti 1, da 106 a 110 punti
1,5, 110 e lode punti 2;
      e) titoli  vari,  attinenti al posto messo al concorso, fino ad
un massimo di punti 1.