Art. 7. Titoli valutabili Ai titoli valutabili non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 10. Le categorie dei titoli che saranno oggetto di valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse, sono le seguenti: a) titoli di servizio prestato presso lo Stato, enti pubblici o aziende di importanza nazionale, punti 0,5 per anno (o fraz. superiore ai sei mesi), fino ad un massimo di punti 2; b) pubblicazioni scientifiche attinenti al posto messo a concorso, punti 0,5 se abstracts, punti 1 se lavori per esteso, fino ad un massimo di punti 3 (per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione; per il lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dal decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660); c) titoli accademici e di studio attinenti al posto messo a concorso, fino ad un massimo di punti 1; d) voto di laurea: da 100 a 105 punti 1, da 106 a 110 punti 1,5, 110 e lode punti 2; e) titoli vari, attinenti al posto messo al concorso, fino ad un massimo di punti 1.