Art. 8. Approvazione della graduatoria Sulla base dei risultati degli esami e della valutazione dei titoli la commissione giudicatrice provvedera' a formulare la graduatoria generale di merito. La votazione complessiva e' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli alla media dei voti riportati nelle prove scritte, ed al voto riportato nella prova orale. A parita' di merito la preferenza e la precedenza sono determinate dalle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e n. 693/1996, e alla legge n. 127/1997 (art. 6 bando di concorso). La graduatoria di merito, e' pubblicata all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Cagliari. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative. Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva.