Art. 8.

                   Approvazione della graduatoria

    Sulla  base  dei  risultati  degli  esami e della valutazione dei
titoli   la  commissione  giudicatrice  provvedera'  a  formulare  la
graduatoria generale di merito.
    La   votazione   complessiva  e'  determinata  sommando  il  voto
conseguito nella valutazione dei titoli alla media dei voti riportati
nelle prove scritte, ed al voto riportato nella prova orale.
    A   parita'   di  merito  la  preferenza  e  la  precedenza  sono
determinate dalle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica  n.  487/1994  e  n.  693/1996,  e  alla legge n. 127/1997
(art. 6 bando di concorso).
    La  graduatoria  di  merito,  e'  pubblicata  all'albo  ufficiale
dell'Universita'  degli  studi  di Cagliari. Di tale pubblicazione e'
data  notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana.  Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso
decorre il termine per eventuali impugnative.
    Qualora  fra  i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a
piu'  categorie  che  danno  titolo a differenti riserve di posti, si
tiene conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva.