Art. 2. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) titolo di studio: diploma di laurea in psicologia o in pedagogia o in scienze dell'educazione, ovvero diploma di istruzione secondaria di secondo grado piu' quattro anni di attivita' lavorativa di collaborazione tecnica corrispondente presso lo Stato, enti pubblici o aziende di importanza nazionale; b) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); c) godimento dei diritti politici; d) idoneita' fisica all'impiego; e) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare. Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza, ai sensi della vigente normativa in materia. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti: 1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e' disposta con decreto rettorale.