Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) titolo  di  studio:  diploma  di  laurea  in psicologia o in
pedagogia  o in scienze dell'educazione, ovvero diploma di istruzione
secondaria di secondo grado piu' quattro anni di attivita' lavorativa
di  collaborazione  tecnica  corrispondente  presso  lo  Stato,  enti
pubblici o aziende di importanza nazionale;
      b)  cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica);
      c) godimento dei diritti politici;
      d) idoneita' fisica all'impiego;
      e) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare.
    Per  i  titoli  di  studio  conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione  di  equipollenza,  ai sensi della vigente normativa in
materia.
    Non  possono  accedere  agli  impieghi  coloro  che siano esclusi
dall'elettorato  politico  attivo,  nonche'  coloro  che  siano stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione,  per  persistente  insufficiente  rendimento, ovvero
siano   stati  dichiarati  decaduti  da  impiego  statale,  ai  sensi
dell'art. 127,   primo  comma,  lettera  d)  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere, inoltre, i seguenti requisiti:
      1)  godere  dei  diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      2)  essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana  di  tutti  gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  di  cui sopra debbono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
    L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e'
disposta con decreto rettorale.